T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’ordinanza ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con cui si ingiunge la demolizione dell’ampliamento dell’unità abitativa al piano terra del fabbricato di proprietà del ricorrente, realizzato mediante tamponatura parziale di una tettoia, di un manufatto di 5 mq con annessa copertura in lamiera grecata, nonché di tutte le opere eseguite nel locale cantina integranti un cambio di destinazione d’uso della stessa in abitativo;

che, come si desume dalla parte dispositiva del provvedimento, le opere di diversa distribuzione interna dell’unità abitativa di cui al punto 4) delle premesse, oggetto di D.I.A. ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, non sono state sanzionate;

Considerato:

che nessuna delle opere oggetto dell’ordine di demolizione rientra nel regime di applicazione della denuncia di inizio attività, richiedendo, per la loro realizzazione, il permesso di costruire o alternativamente la cd. D.I.A. pesante, così che l’assenza del titolo edilizio previsto non comporta la mera sanzione pecuniaria, bensì quella demolitoria;

che, stante il carattere ripristinatorio della predetta sanzione, la sua irrogazione è vincolata e non può prescindersene per il solo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione degli interventi, circostanza fatta invece valere dalla parte ricorrente;

che quest’ultima non ha dato prova per tabulas del pregiudizio che potrebbe determinarsi per la parte legittima del fabbricato, in caso di demolizione delle opere contestate;

Ritenuto:

che sia invece corretta l’impostazione del ricorrente, laddove deduce la non applicabilità alla specie dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione, atteso che, fermo restando l’obbligo di sanzionare i lavori eseguiti con la demolizione, tuttavia essi non ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere nei limiti evidenziati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, alla luce di quanto sopra detto;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante l’accoglimento parziale del ricorso, sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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