T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che D.P.A. impugna la determinazione dirigenziale n. 1089 del 12/07/11 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08, le ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro millecinquecento/00 per avere realizzato, in assenza di denuncia d’inizio di attività, un muretto in tufo avente lunghezza pari a mt. 8,00 ed altezza di mt. 1,25 circa;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con le tre censure presenti nell’atto introduttivo la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e d’istruttoria perché il provvedimento impugnato avrebbe posto a fondamento della sanzione ivi irrogata la realizzazione di un muro in realtà preesistente ed, in ogni caso, non indicherebbe le ragioni poste a base della gravata sanzione;

Ritenuta l’infondatezza dei motivi in esame in quanto il provvedimento impugnato ha espressamente specificato che la sanzione pecuniaria è stata applicata in ragione della realizzazione del muro ivi indicato (da ciò l’infondatezza della censura concernente il prospettato difetto di motivazione);

Considerato, poi, che la dedotta preesistenza del manufatto non risulta comprovata in maniera idonea ed, anzi, è smentita dalle fotografie prodotte da Roma Capitale dalle quali si evince la recente realizzazione dell’opera;

Considerato che, in ogni caso, l’attuale esistenza del manufatto giustifica la sanzione l’applicazione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che, in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto di causa, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

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