Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che D.P.A. impugna la determinazione dirigenziale n. 1089 del 12/07/11 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08, le ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro millecinquecento/00 per avere realizzato, in assenza di denuncia d’inizio di attività, un muretto in tufo avente lunghezza pari a mt. 8,00 ed altezza di mt. 1,25 circa;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con le tre censure presenti nell’atto introduttivo la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e d’istruttoria perché il provvedimento impugnato avrebbe posto a fondamento della sanzione ivi irrogata la realizzazione di un muro in realtà preesistente ed, in ogni caso, non indicherebbe le ragioni poste a base della gravata sanzione;
Ritenuta l’infondatezza dei motivi in esame in quanto il provvedimento impugnato ha espressamente specificato che la sanzione pecuniaria è stata applicata in ragione della realizzazione del muro ivi indicato (da ciò l’infondatezza della censura concernente il prospettato difetto di motivazione);
Considerato, poi, che la dedotta preesistenza del manufatto non risulta comprovata in maniera idonea ed, anzi, è smentita dalle fotografie prodotte da Roma Capitale dalle quali si evince la recente realizzazione dell’opera;
Considerato che, in ogni caso, l’attuale esistenza del manufatto giustifica la sanzione l’applicazione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che, in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto di causa, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
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