Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9378

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1997 i signori I.L. e P.C., quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore I.B., nonchè I.M.P. e M.G., vedova I. convenivano dinanzi al Tribunale di Bari il comune di Bari e la Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva di un fondo di loro proprietà, irreversibilmente trasformato per lavori di viabilità primaria, senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio, nè offerta loro alcuna indennità.

Integratosi il contraddittorio nei confronti dei convenuti – che resistevano alla domanda e in subordine si riversavano reciprocamente la responsabilità risarcitoria – il Tribunale di Bari, dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al pagamento dell’indennità di occupazione legittima e condannava in solido il comune di Bari e la Impregilo Partecipazioni s.p.a. al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, liquidato nella somma di Euro 15.180,93 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di giudizio.

Sui successivi gravami proposti dal comune di Bari e dell’Impregno spa, la Corte d’appello di Bari, nel dispositivo, dichiarava di rigettarli entrambi con compensazione integrale delle spese di giudizio e dichiarava altresì inammissibile l’istanza proposta dai sigg. I. e M. in sede di precisazione delle conclusioni, tesa ad ottenere la rifusione del valore pieno dell’immobile espropriato, in applicazione dei nuovi criteri di stima conseguenti alle sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale.

In motivazione la corte territoriale statuiva, peraltro, – che rimpregilo spa non era stata delegata allo svolgimento di funzioni e potestà di natura pubblicistica, in virtù di concessione traslativa, bensì solo di compiti meramente esecutivi in nome per conto del Comune, in ordine ad attività materiali che aveva poi puntualmente posto in essere;

che pertanto essa doveva restare immune dalla responsabilità per danni da occupazione acquisitiva, imputabile al solo comune di Bari, cui competeva la potestà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l’espropriazione;

– che il terreno doveva essere valutato secondo la destinazione ottenuta ne piano per l’edilizia economica e popolare, che superava la precedente destinazione urbanistica consacrata dai piano regolatore generale.

Avverso la sentenza, non notificata il comune di Bari proponeva ricorso, articolato in quattro motivi, notificato il 28 maggio 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ. per aver male interpretato la convenzione intercorsa tra il Comune di Bari e la società Imprepar, con cui sarebbe stato costituito in favore di quest’ultima un rapporto concessione con assunzione dell’obbligo di acquisire le aree di proprietà di terzi mediante procedura espropriativa o di occupazione di urgenza;

2) la carenza di motivazione nell’esclusione di una concessione traslativa;

3) la violazione delle norme in tema di legittimazione passiva per responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nel ritenere la responsabilità esclusiva del comune di Bari in ordine all’espropriazione acquisitiva;

4) la carenza di motivazione della dichiarata responsabilità del Comune di Bari per omessa emanazione tempestiva del decreto di esproprio.

Resisteva l’Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione con controricorso e ricorso incidentale, con cui deduceva il contrasto tra la motivazione – nella quale si dava ampio conto dell’accertata carenza di legittimazione passiva – ed il dispositivo, contenente invece la formula di rigetto dell’appello da essa proposto.

Anche i sigg. I. resistevano con controricorso e svolgevano, a loro volta, ricorso incidentale, deducendo la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – nel testo emendato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90 – nonchè la carenza di motivazione nel ritenere inammissibile la loro richiesta di maggiorazione del risarcimento a seguito delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale, dichiarative dell’illegittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, – convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica).

Motivi della decisione

Con il primo, terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, il comune di Bari deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta responsabilità esclusiva a suo carico per l’illecito da occupazione acquisitiva.

Le censure sono fondate.

Premesso che l’interpretazione di una convenzione è affidata alla cognizione del giudice di merito, salvi i limiti della violazione di legge in ordine ai canoni ermeneutici applicati (art. 1362 e segg.

cod. civ.) ed eventuali vizi di motivazione, si osserva che gli elementi di fatto valorizzati, nella specie, dalla corte territoriale, se appaiono idonei ad escludere la responsabilità esclusiva dell’Imprepar, non valgono, nel contempo, a negarne la corresponsabilità solidale.

Pacifica, infatti – e del resto, confermata dalla stessa corte territoriale – la delega di poteri attinenti all’iter espropriativo, non è causa esimente, in linea di principio, la riserva alla Pubblica amministrazione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e dei decreti di occupazione e di esproprio.

Pertanto, la ratio decidendi si palesa intrinsecamente inadeguata alla fattispecie, potendosi per contro esonerare da responsabilità il concessionario solo in presenza di illeciti direttamente ed esclusivamente imputabili all’ente pubblico concedente: eventualità, questa, che non emerge in alcun modo dall’impianto argomentativo della motivazione.

Resta assorbito il secondo motivo con cui si denunzia l’insufficiente motivazione dell’interpretazione della convenzione intercorsa tra il Comune e la società.

Egualmente assorbito appare il ricorso incidentale dell’Imprepar, relativo alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in ordine alla esclusione di corresponsabilità dell’impresa, impropriamente qualificata come carenza di legittimazione passiva.

E’ invece infondato il ricorso incidentale dei signori I..

E’ corretta la statuizione di inammissibilità della domanda tendente ad ottenere una maggiorazione del risarcimento in relazione all’effettivo valore del fondo ablato, in virtù della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89 (Legge finanziaria 2008), che ha fatto seguito alle sentenze 24 ottobre 2007 numero 348 e 349 della Corte costituzionale.

Affinchè i nuovi criteri siano applicabili ai giudizi in corso occorre, infatti, la pendenza della controversia in ordine all’entità del danno risarcibile; la cui liquidazione sia quindi tuttora sub judice: il che, in grado d’appello, avviene se il proprietario del terreno espropriato abbia gravato la decisione di primo grado con uno specifico motivo in punto quantum debeatur.

Tale evenienza, nella specie, non è si è verificata, come rilevato dalla corte territoriale e ammesso de plano dagli stessi ricorrenti.

Questi invocano, piuttosto, il carattere sopravvenuto della dichiarazione di incostituzionalità del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis nel corso del grado d’appello: implicitamente invocando la scusabilità dell’omesso gravame e la rimessione in termini.

Ma l’argomento non ha pregio.

L’applicazione, anche officiosa, del parametro del valore pieno di mercato sarebbe stata ammissibile se i sigg. I. avessero impugnato per qualsivoglia ragione, anche estranea all’applicazione dell’art. 5 bis, la sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione del risarcimento; pur senza sollevare, essi stessi, l’eccezione di incostituzionalità della norma. In assenza di tali presupposti, il thema decidendum in secondo grado è rimasto ristretto alle censure sollevate dai soli comune di Bari ed Imprepar:

della cui impugnazione nella parte in cui veniva contestava l’entità del risarcimento, non si possono certo giovare ora i ricorrenti incidentati per un’inammissibile reformatio in pejus.

Nei limiti dell’accoglimento del ricorso principale del comune di Bari la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata.

In difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, in parte qua, con la dichiarazione della responsabilità solidale dellìmprepar nel risarcimento del danno liquidato.

Le spese seguono la soccombenza tra l’Imprepar ed il comune di Bari, mentre possono essere compensate tra i signori I. e M. e le altre parti, in considerazione del mutato quadro normativo in corso di causa.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso dei signori I., assorbito ricorso incidentale dell’Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liq. e, decidendo la causa nel merito, dichiara la responsabilità solidale dell’Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione, che condanna in solido con il Comune di Bari al pagamento del risarcimento liquidato;

– condanna l’Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione alla rifusione delle spese del grado d’appello sostenute dal comune di Bari, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 400,00 per spese ed Euro 1300,00 per diritti, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese;

oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– compensa le spese di giudizio tra le altre parti.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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