Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3.12.2010 il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria – ha dichiarato la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze emesse nei confronti di B.C.:

– sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria – del 23.11.2001, divenuta irrevocabile in data 14.5.2003;

– sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria – divenuta irrevocabile in data 5.11.2003;

– sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria – del 20.4.2004, divenuta irrevocabile in data 15.7.2004;

determinando la pena complessiva in un anno e mesi sei di reclusione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Napoli, chiedendone l’annullamento per inosservanza delle norme processuali sulla competenza, dovendosi ritenere competente a decidere sulla istanza di B.C., secondo il disposto dell’art. 665 c.p.p., il Tribunale di Bologna – sezione distaccata di Imola – avendo il predetto Tribunale emesso in data 19.11.2008 sentenza penale di condanna passata per ultima in giudicato in data 3.3.2009.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per il disposto dell’art. 665 c.p.p., comma 4, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Nel caso in esame, risulta che – prima della proposizione dell’istanza presentata dal B. in data 30.6.2010 ai fini dell’applicazione in sede esecutiva dell’istituto della continuazione- era già passata in giudicato (in data 3.3.2009) la sentenza emessa in data 19.11.2008 dal Tribunale di Bologna – sezione distaccata di Imola -, e quindi competente a decidere sulla predetta istanza era quest’ultimo Tribunale, al quale gli atti devono essere trasmessi, per quanto di competenza, previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna – sezione distaccata di Imola – per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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