T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 04/07/06 e depositato il 12/07/06 C.V. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 828 del 21/03/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19 luglio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

C.V. impugna la determinazione dirigenziale n. 828 del 21/03/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di una piattaforma in cemento armato di 40 mq. circa con sovrastante copertura in legno e parziale tamponatura su tre lati con laterizi per una superficie di 30 mq..

Con la prima censura il ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere in quanto il gravato provvedimento di demolizione si porrebbe in contrasto con le esigenze abitative del C..

Il motivo è infondato in quanto le esigenze abitative dell’interessato costituiscono circostanze che, secondo la normativa vigente, non influiscono sulla legittimità della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato la cui adozione è subordinata al solo accertamento della carenza del necessario titolo edilizio abilitativo, requisito la cui sussistenza nella fattispecie non è in discussione.

Infondata è, altresì, la seconda censura in quanto il mancato riferimento alla data dell’accertamento della violazione edilizia e l’avvenuta ultimazione del manufatto costituiscono elementi che, sulla base della normativa applicabile, non precludono l’irrigazione della sanzione demolitoria.

In particolare, l’intervento realizzato nella fattispecie, per la sua natura e per l’entità della trasformazione edilizia ad esso correlata, rientra nell’ambito della "ristrutturazione edilizia" in quanto porta ad un organismo in parte diverso dal precedente manufatto cui l’opera accede e, pertanto, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire.

L’incontestata carenza del titolo in esame giustifica, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, la sanzione demolitoria applicata con il provvedimento impugnato.

Inaccoglibili, poi, sono il terzo ed il quarto motivo aventi ad oggetto un preteso difetto di motivazione che è stato prospettato in quanto il provvedimento di demolizione non terrebbe conto delle concrete circostanze di fatto della fattispecie (ultimazione dell’immobile ed attivazione delle relative utenze) e della comparazione tra interesse pubblico e privato coinvolti dalla demolizione.

Ed, infatti, il provvedimento di demolizione costituisce esplicazione di un potere vincolato e, per costante giurisprudenza, risulta correttamente motivato con la mera descrizione delle opere ed il richiamo all’abusività delle stesse (come è avvenuto nella fattispecie) senza necessità di indicare alcun interesse pubblico ulteriore alla demolizione che è in re ipsa e consiste nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (Cons. Stato sez. V n. 79/11; TAR Lazio – Roma n. 5082/11; TAR Campania – Napoli n. 1999/11).

Per esigenza di completezza il Tribunale rileva che l’istanza di condono presente in atti non può essere presa in considerazione ai fini della decisione non essendo la stessa posta a fondamento di alcuna censura.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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