Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9377 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 24.6.010, ha respinto il gravame proposto da Motomondo s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda ex art. 67, comma 2, L. Fall. proposta dal Fallimento del Club della Moto s.r.l. nei confronti dell’appellante, aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, per complessivi Euro 64.069,67 da questa ricevuti nel cd.

periodo sospetto e l’aveva condannata a restituire alla curatela la somma predetta, maggiorata degli interessi legali, ed a pagare le spese di lite.

La Corte territoriale, rilevato che non era in discussione fra le parti la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ha rilevato che i pagamenti erano intervenuti allorchè a carico della fallita pendeva una procedura esecutiva immobiliare e che la prova che Motomondo fosse a conoscenza di tale circostanza, di per sè sufficiente ad evidenziare l’incapacità della fallita a far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, poteva trarsi in via presuntiva dal fatto che tutti i versamenti, ancorchè di non modesto ammontare era stati eseguiti per cassa, in un periodo di soli cinque mesi.

Motomondo ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, Motomondo, lamentando violazione dell’art. 67, comma 2, L. Fall. e artt. 2727 e 2729 c.c., sostiene che la Corte territoriale ha tratto la prova della sua scientia decoctionis da elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, avendo ritenuto sufficiente ad integrare tale prova la circostanza che a carico della società poi fallita fosse pendente un pignoramento immobiliare, nonostante il Fallimento avesse omesso di indicare sia l’ammontare del credito per il quale si procedeva sia il valore del bene pignorato.

2) Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, deduce che il giudice del merito non ha palesato il ragionamento che lo ha indotto a ritenere che l’uso dell’ordinaria diligenza le avrebbe consentito di venire a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita. Osserva a riguardo che non rientra nell’ordinaria prudenza di un imprenditore che opera all’interno del settore commerciale della vendita di motocicli accertarsi periodicamente della pendenza di eventuali procedure esecutive a carico del cliente. Rileva, altresì, che un pignoramento non è indizio univoco del dissesto del debitore esecutato e che nella specie le circostanze presuntive raccolte in istruttoria ben avrebbero potuto condurre all’opposta soluzione, considerato: che nulla era emerso dall’interrogatorio formale del suo legale rappresentante; che le scritture contabili della società poi fallita, dalle quali il curatore aveva desunto che i pagamenti erano stati eseguiti per cassa, erano state ritenute inattendibili dal ctu e che, ciò nonostante, il giudice aveva omesso di verificare se le stesse trovassero corrispondenza nella sua contabilità; che la fallita operava in conto vendita e che i pagamenti in contestazione provenivano in realtà dalle società finanziarie che sovvenzionavano i clienti per l’acquisto rateale dei motoveicoli. I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

La Corte di merito non ha tenuto conto unicamente della pendenza da circa un biennio di un’esecuzione immobiliare a carico del Club della Moto, di per sè sintomo inequivoco dell’incapacità della società poi fallita di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, ma ha ritenuto raggiunta la prova della scientia decoctionis di Motomondo sulla scorta dell’ulteriore rilievo delle inusuali modalità con le quali erano avvenuti i pagamenti in contestazione, di importo cospicuo ma, ciò nonostante, tutti eseguiti per cassa (ed anzi, ad eccezione di uno, addirittura in contanti), correttamente osservando come tale circostanza avrebbe dovuto costituire quantomeno un campanello di allarme per l’accipiens, inducendola ad indagare sulle ragioni che impedivano alla debitrice di operare tramite banca. La ricorrente, che non chiarisce perchè gli elementi unitariamente considerati dal giudice del merito, l’uno oggettivo e l’altro ricadente nella sua diretta percezione, non sarebbero idonei ad integrare elementi presuntivi gravi ed univoci della sua scientia decoctionis, e che sembra ignorare il passaggio motivazionale nel quale il giudice ha sottolineato come una condotta improntata a criteri di ordinaria diligenza avrebbe dovuto spingerla a verificare le ragioni per le quali i pagamenti venivano eseguiti in contanti, fonda dunque una parte delle proprie censure su una lettura incompleta, o non obiettiva, della sentenza impugnata.

Le ulteriori censure vanno invece dichiarate inammissibili, siccome per una parte inerenti a questioni (la mancanza di prova dell’avvenuta effettuazione per cassa dei pagamenti dedotti in giudizio, la loro effettiva provenienza da soggetti terzi e non dalla società poi fallita) che non risultano essere mai state dedotte nei precedenti gradi di merito e che non possono pertanto trovare ingresso per la prima volta in sede di legittimità, e per l’altra inerenti alla mancata valutazione di un elemento probatorio (le risultanze dell’interrogatorio formale del legale rappresentate di Motomondo) del tutto privo del carattere della decisività. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *