T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19/12/06 e depositato il 16/01/07 F.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1943 dell’11/09/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di 5 boxes per una lunghezza totale di mt. 10,00 e larghezza di mt. 3,00.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 22 gennaio 2007, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

F.A. impugna la determinazione dirigenziale n. 1943 dell’11/09/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di 5 boxes per una lunghezza totale di mt. 10,00 e larghezza di mt. 3,00.

Con un’unica censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere e violazione di legge in quanto il Comune di Roma avrebbe contestato la realizzazione di n. 5 box mentre l’intervento posto in essere consisterebbe nella sola manutenzione straordinaria di un edificio preesistente che avrebbe potuto essere assentita mediante semplice d.i.a..

Il motivo è infondato.

La dedotta preesistenza dell’edificio non incide sulla qualificazione dell’intervento come "nuova costruzione" in quanto inerente alla realizzazione di un manufatto che comporta un aumento di volumetria e che è sprovvisto del necessario titolo edilizio abilitativo, da individuarsi nella fattispecie nel permesso di costruire, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01.

Per quanto concerne, poi, la dedotta risalenza del manufatto, trattasi di circostanza non comprovata in maniera alcuna dal ricorrente e, comunque, inidonea ad influire sulla legittimità della sanzione demolitoria da ritenersi correttamente applicata in ragione dell’incontestata carenza del titolo abilitativo necessario laddove la denuncia d’inizio di attività non può essere mai utilizzata per assentire interventi che, come quello contestato con il provvedimento impugnato, comportano un aumento di volumetria.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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