Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9376 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 20.10.09, in accoglimento del gravame proposto da Leucci Industriale s.p.a. in Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2. L. Fall. avanzata dall’appellante contro Limongelli s.r.l., ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, per complessivi Euro 70.939,06, ricevuti dalla convenuta/appellata nel cd. periodo sospetto ed ha conseguentemente condannato quest’ultima a restituire alla procedura la somma predetta, maggiorata degli interessi legali, e a pagare le spese del doppio grado.

La Corte territoriale, premesso che non era controversa fra le parti la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ha rilevato che la prova della scientia decoctionis di Limongelli emergeva dal complesso delle circostanze documentali allegate dall’A.S., concernenti tanto gli indicatori specifici dello stato di insolvenza di Leucci Industriale, quanto la crisi del gruppo Fochi, cui la società apparteneva. Limongelli ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui Leucci Industriale in A.S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, Limongelli denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2727 e 2729 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Deduce l’erroneità e l’incongruenza del ragionamento probatorio della Corte territoriale, che avrebbe fondato la propria decisione su di un’eccessiva valorizzazione degli indici diretti dell’insolvenza di Leucci, su di un massiccio ricorso a quelli indiretti, connessi alla crisi del gruppo Fochi, e su una non consentita svalutazione delle deposizioni testimoniali, ritenute inattendibili solo perchè assunte tramite prova delegata. Osserva che, a fronte delle chiare, precise e concordi dichiarazioni rese dai testi escussi, che avevano tutti escluso che fra le parti fossero intervenuti accordi per modificare le condizioni di pagamento o che Leucci avesse eseguito con ritardo quelli in contestazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto dare compiuta ragione della preminenza ciò nonostante accordata alla prova presuntiva, peraltro arbitrariamente tratta da elementi privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Aggiunge che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Leucci Industriale possedeva un’azienda florida, non mostrava di versare in difficoltà economiche ed è stata dichiarata insolvente solo a causa del dissesto della Filippo Fochi s.p.a..

Rileva, infine, che la sua consapevolezza dell’appartenenza di Leucci al gruppo Fochi non poteva trarsì dall’anodina annotazione del dato sulla carta intestata della società e che, a parte tale considerazione, non era ipotizzabile che un’impresa, quale essa era, di piccole dimensioni ed operante solo nell’ambito del territorio pugliese, fosse in grado di percepire il pregiudizio derivante alla sua cliente dalla partecipazione al gruppo o di acquisire adeguate informazioni circa la situazione economica e finanziaria della capogruppo, avente sede in (OMISSIS), e delle sue principali controllate. Il motivo deve essere respinto.

Le censure con le quali la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver arbitrariamente omesso di tener conto della risultanze – a suo dire decisive – della prova orale, risultano prive di fondamento, attesa l’ampia ed esaustiva motivazione in base alla quale è stata esclusa l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Il giudice d’appello ha infatti posto in rilievo che l’appellante aveva documentalmente provato: che, già in epoca di gran lunga anteriore al primo degli atti solutori oggetto di revocatoria, si erano registrati ripetuti inadempimenti di Leucci verso Limongelli; che tutti i pagamenti dedotti in giudizio si riferivano a fatture i cui termini erano ampiamente scaduti, senza che mai le forniture o gli importi in esse indicati fossero stati contestati; che i termini in questione erano stati rinegoziati (ciò che emergeva, in particolare, dalla lettera Leucci dell’11.7.94, con la quale la debitrice aveva sottoposto a Limongelli un piano di rientro rateizzato) e che, ciò nonostante, da quella data in avanti, i ritardi si erano protratti senza soluzione di continuità, facendosi via via più consistenti, fino ad indurre la creditrice a pretendere che i pagamenti non avvenissero più attraverso rimesse a 90 giorni, ma in contanti con assegni bancari alla consegna, così come indicato nelle ultime fatture. Appare, pertanto, del tutto logica e coerente la conclusione secondo cui le indicate risultanze documentali (di cui la ricorrente contesta in via del tutto generica la rilevanza probatoria, senza però dedurne il travisamento) erano sufficienti a smentire le contrarie affermazioni dei testi in ordine alla regolarità dei pagamenti ed alla mancanza di accordi di dilazione.

Le ulteriori censure di Limongelli si risolvono, invece, in un’inammissibile richiesta di un diverso apprezzamento del materiale acquisito agli atti di causa, neppure accompagnata dal preciso richiamo al contenuto dei documenti (la sentenza dichiarativa dell’insolvenza di Leucci Industriale, i bilanci della società, le notizie di stampa concernenti il dissesto del gruppo Fochi) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato e/o dall’indicazione della decisività, al fine di giungere ad una diversa soluzione della controversia, dei fatti non considerati dal giudice del merito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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