Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43440 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10.2.2011 il Tribunale di Catania respingeva la richiesta di L.P., ex art. 671 c.p.p., di applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:

– sentenza della Corte di appello di Catania del 20.6.2007 portante condanna alla pena di anni cinque di reclusione per delitti di bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali e truffe commessi nel (OMISSIS);

– sentenza della Corte di appello di Catania dell’11.6.2008 portante condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa per il delitto di riciclaggio commesso nel (OMISSIS).

Riteneva la Corte di appello che la distanza di tempo tra la commissione dei reati di cui alle suddette sentenze non consentiva di ravvisare tra gli stessi l’esecuzione di un medesimo disegno, apparendo anche illogico che il riciclaggio fosse stato ideato ed eseguito tre anni prima al fine di procurarsi la valuta necessaria per truffare tre anni dopo gli incauti risparmiatori.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.P., chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione.

Il fallimento era stato dichiarato nel (OMISSIS) considerando però l’attività svolta negli anni precedenti dalla società di intermediazione finanziaria amministrata dal L., per il quale il riciclaggio era uno dei mezzi utilizzati al fine di acquisire liquidità e reinvestire somme distratte ai creditori-clienti della sua società.

La Corte di appello aveva considerato solo la distanza temporale tra il fatto di riciclaggio e la dichiarazione di fallimento, senza tener conto degli ulteriori elementi concreti forniti dalla difesa a sostegno dell’unicità del disegno criminoso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione tra i delitti giudicati con le sopra indicate sentenze, tenendo conto soprattutto della notevole distanza di tempo tra la commissione dei reati.

Non ha, però, in alcun modo precisato in quale periodo abbia svolto un’attività di intermediazione finanziaria la società gestita da L.P., dichiarata fallita nel (OMISSIS), dovendosi invece tenere conto che il reato di bancarotta si considera consumato alla data della dichiarazione di fallimento, ma l’attività che deve essere presa in considerazione ai fini dell’accertamento del predetto delitto è, di norma, quella svolta nel periodo antecedente alla sentenza che accerta lo stato di insolvenza, periodo che comprende tutta l’attività svolta dalla società dichiarata fallita negli anni precedenti.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per un nuovo esame, nel quale il giudice del rinvio dovrà tenere conto, oltre che di tutti gli indici sintomatici più volte indicati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, anche della effettiva distanza temporale tra i fatti di riciclaggio e i fatti di bancarotta per i quali L.P. è stato condannato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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