T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3 marzo 2009 e depositato il 25 marzo 2009 D.F.D. e L.M. hanno impugnato l’ordinanza n. 1/09 del 13/01/09 con cui il Comune di Magliano Romano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Magliano Romano, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

D.F.D. e L.M. impugnano l’ordinanza n. 1/09 del 13/01/09 con cui il Comune di Magliano Romano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nell’apertura di una porta sul fronte strada e nello svuotamento di un locale interrato con conseguente realizzazione di un vano avente dimensioni di mt. 4,60 x 7,70 ed altezza di mt. 3,60.

Con due articolate censure tra loro connesse i ricorrenti prospettano l’esistenza dei vizi di eccesso di potere sotto vari profili in quanto la porta contestata sarebbe preesistente e sarebbe stata riaperta dopo essere stata chiusa per problemi di staticità del muro ed, in ogni caso, il Comune stesso, nei lavori di rifacimento dell’adiacente marciapiede, avrebbe tenuto conto di tale apertura concedendo l’autorizzazione al passo carrabile per l’accesso alla porta in esame.

I motivi sono infondati.

La dedotta preesistenza della porta non toglie che la nuova apertura della stessa, alterando il prospetto della costruzione, avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire in quanto intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 lettera d) d.p.r. n. 380/01.

Né alcuna legittimazione edilizia dell’intervento può derivare dall’autorizzazione al passo carrabile che è stata concessa sulla base di presupposti diversi da quelli richiesti dal d.p.r. n. 380/01 per il rilascio del titolo edilizio abilitativo.

Nessuna censura del ricorso, poi, concerne la contestata realizzazione del vano interrato che, comportando una nuova volumetria, costituisce "intervento di nuova costruzione" e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 3 lettera e1) e 10 d.p.r. n. 380/01.

L’incontestata carenza del titolo edilizio in esame legittima la sanzione ripristinatoria irrogata con il provvedimento impugnato.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Tribunale non ritiene di dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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