Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43439 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di incidente di esecuzione, la Corte di appello di Salerno, con ordinanza in data 28.2.2011, dichiarava condonata ex legge 241/2006 la pena di un anno e mesi sei di reclusione inflitta ad A.F. con sentenza del 5.7.2010 della Corte di appello di Salerno, pena inflitta in continuazione per violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesse prima del (OMISSIS), con una condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso fino al (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge il Procuratore generale della Repubblica di Salerno, sostenendo che il condono sulla pena inflitta a titolo di continuazione non poteva essere applicato, in quanto la condanna ad anni sei e mesi dieci di reclusione per il più grave delitto associativo, reato permanente protrattosi fino al marzo 2008, costituiva causa di revoca dell’indulto.

Non è logico, secondo il ricorrente, dichiarare giudizialmente l’applicazione di un condono in relazione al quale si sia già verificata una causa di revoca del beneficio.

Osserva questa Corte che la Corte di appello di Salerno ha deciso sull’istanza di A.F. con le forme dell’incidente di esecuzione.

A norma dell’art. 676 c.p.p., il giudice dell’esecuzione provvede (anche) in materia di estinzione della pena de plano e contro la sua decisione deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

Ritiene questa Corte che, anche nel caso in cui il Tribunale abbia irritualmente deciso, sulle questioni indicate dall’art. 676 c.p.p., con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., come è avvenuto nel caso in esame, debba essere esperibile l’opposizione, per non privare l’interessato di un riesame nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (V. Sez. 1, sent. n. 16806 del 21.4.2010, Rv.

247072).

Pertanto, il gravame proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Salerno deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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