T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10326

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13/05/05 e 14/05/05 e depositato il 26/05/05 Z.M. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 109 del 26/01/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 04/06/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3323/05 del 20 giugno 2005 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Z.M. impugna la determinazione dirigenziale n. 109 del 26/01/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un plateatico in calcestruzzo di dimensioni pari a mt. 15,00 x 7,00 e di un muro in blocchetti di cemento lungo circa 28,70 mt. con angolo ad L e nicchia ricavata da un capannone preesistente.

Con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione del decreto legge n. 269/03 in quanto l’amministrazione, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato, non avrebbe tenuto conto dell’istanza di condono edilizio presentata in data 10/12/04 dallo Z..

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dalla legge della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa, poi, dagli atti risulta che in data 10 dicembre 2004 Z.M. ha presentato al Comune di Roma una domanda di condono edilizio avente ad oggetto la maggior parte delle opere contestate come si evince dal contenuto dell’istanza e dall’esplicita ammissione in tal senso resa da Roma Capitale nella memoria conclusionale depositata il 26/10/11.

Ne consegue che prima della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono il Comune di Roma non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – dell’ulteriore motivo proposto) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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