Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43438 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26.1.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibili le istanze formulate da P. L., volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47 ter o.p., comma 1, lett. c) e comma 1 ter O.P. o la semilibertà e rigettava l’istanza di differimento della esecuzione della pena.

Veniva evidenziato che il ricorrente era detenuto per titoli ostativi, rientranti nella previsione dell’art. 4 bis O.P. (art. 600 bis c.p., e art. 609 bis c.p.), con il che le prime richieste erano inammissibili, indipendentemente dall’età dell’interessato (ultrasettantenne); quanto all’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, il Tribunale riteneva non ricorrere i presupposti di applicabilità di cui agli artt. 146 e 147 c.p., poichè le condizioni di salute dell’istante non erano di gravità tale da integrare gli estremi della grave infermità fisica, mentre lo stato patologico accertato era suscettibile di adeguate cure in stato detentivo, ovvero mediante ricoveri in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; veniva fatto richiamo ad una relazione medica che evidenziava la non ricorrenza allo stato di eventi di riacutizzazione della malattia.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dolersi del fatto che non sia stato valutato che il ricorrente avrebbe scontato più di un anno agli arresti domiciliari equiparabili alla detenzione intramuraria e mesi due e giorni ventuno in carcere per espiazione di pena, periodo che complessivamente valutato dovrebbe essere considerato come trascorso in osservazione scientifica; viene poi sottolineato che lo stesso avrebbe mantenuto un corretto contegno durante tutto il periodo di esecuzione della misura cautelare, dimostrando di aver percepito l’antidoverosità della condotta tenuta ed offrì una somma a titolo risarcitorio.

Viene aggiunto che il medesimo è affetto da un quadro di patologie polmonari e cardiologiche che ne riduce l’autosufficienza e che imponeva la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter OP, comma 1 ter e comma 1, lett. c), che costituiscono ipotesi autonome e distinte quanto a presupposti e condizioni impeditive rispetto all’istituto previsto dall’art. 47 ter, comma 1 bis OP mai invocato dalla difesa.

Deduce quindi violazione di legge in riferimento agli artt. 4 bis e 47 ter O.P., sul presupposto che la misura della detenzione domiciliare è svincolata dai limiti di cui all’art. 4 bis OP. Ribadisce che il P. era già stato sottoposto ad un periodo di osservazione, ragione per cui doveva ritenersi venuto meno anche il limite suddetto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve essere innanzitutto chiarito che l’istante è stato condannato ed è in espiazione pena per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (ipotesi non attenuata): secondo la previsione dell’art. 4 bis, comma 1 quater dell’Ordinamento penitenziario (come introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38) per il delitto di violenza sessuale pel quale è stata inflitta la pena in espiazione è prescritta, quoad titulum, quale condizione per beneficiare delle misure alternative la "osservazione scientifica della personalità (del detenuto) condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui all’art. 80, comma 4 OP". Detto periodo di osservazione non può esser confuso con il periodo di custodia domiciliare sofferta dall’interessato, come sostiene la difesa, neppure valutando favorevolmente l’intervenuto rispetto delle prescrizioni a lui imposte, ovvero l’intervenuto risarcimento del danno dallo stesso operato a favore della vittima, atteso che la osservazione sotto il controllo di personale esperto non ammette equipollenti. Ineccepibile è quindi stata la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di misure alternative alla detenzione, ivi compresa la detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 OP, in mancanza della osservazione.

Quanto al diniego della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena i giudici a quo hanno correttamente ritenuto, alla luce delle relazioni sanitarie in atti, che il quadro patologico da cui va affetto l’istante non fosse tale da configurare una situazione di incompatibilità con il regime carcerario, anche perchè fronteggiabile in ambito inframurario, uniformandosi ai principi di diritto dispensati in materia da questa Corte.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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