T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10325

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale – n. 1954 del 16.8.2011 prot. 76502 del 16.8.2011 – Roma capitale, Municipio IV, ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 2500,00 e la demolizione di alcune opere abusive.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Nullità del provvedimento per violazione art. 14, 4, LR Lazio 15/08. Si sostiene che il provvedimento di sospensione è stato notificato alle ricorrenti in data 28.12.2010 (determinazione 2783/3.12.2010) e la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta in data 27.9.2011.

2) Inoltre, si sostiene che le ricorrenti si sono limitate a creare una struttura metallica parzialmente coperta amovibile.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a) come ha precisato il Comune resistente i termini richiamati dalle ricorrenti (art. 14, 4, LR Lazio 15/2008) sono pacificamente ordinatori e non perentori. La giurisprudenza ha affermato che il termine di 45 giorni fissato all’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per adottare l’ordinanza di demolizione, dopo l’emanazione di quella di sospensione lavori, deve intendersi quale termine di efficacia di tale ultimo ordine e non già quale termine perentorio entro cui l’Amministrazione è tenuta ad emettere l’ordine di demolizione (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 gennaio 2011, n. 17);

b). dunque, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi e la connessa sanzione pecuniaria;

c). peraltro, il terreno è ricompreso in zona omogenea A (art. 2 DM 1444/1968) e manca il parere del Ministero beni culturali.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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