Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila revocava l’affidamento in prova al servizio sociale di G.A., dalla data della sospensione provvisoria del beneficio da parte del Magistrato di sorveglianza, essendo risultato che la medesima si allontanò dalla sua abitazione il (OMISSIS), senza dare più notizia di sè e perchè successivamente, il (OMISSIS), la stessa venne rinvenuta presso l’hotel (OMISSIS), in compagnia di pregiudicato (realizzando così due violazioni alle prescrizione imposte), circostanze queste che portavano a concludere sulla non meritevolezza del beneficio penitenziario accordatole e sulla manifestata incapacità di ottemperare alle prescrizioni imposte.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa, per dolersi dell’asettica lettura che il Tribunale di sorveglianza avrebbe operato delle emergenze disponibili, atteso che il primo allontanamento era da collegare al fatto che la giovane venne cacciata dall’abitazione del convivente C.T. e si trovò nell’impossibilità di continuare a vivere all’interno di detta casa, situazione che venne peraltro comunicata al servizio sociale: detto comportamento veniva ritenuto dalla difesa assolutamente ortodosso e rispettoso delle prescrizioni. Quanto poi alla condotta successiva, vien fatto di rilevare che l’istante non conosceva lo status di pregiudicato del suo accompagnatore, presso cui cercò un sostegno a seguito della crisi esistenziale in cui versava e con cui si appartò in un albergo, alla luce del sole, senza alcuna maliziosa simulazione di identità, o altri artifici.

Ciò posto, la difesa si duole del fatto che il Tribunale, dopo aver elencato i due profili di violazione, non abbia esaminato se quelle due pretese violazioni siano state così gravi da inficiare l’ottimo percorso pregresso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La revoca dell’affidamento in prova, operata dal Tribunale di sorveglianza a quo, non può essere censurata, poichè, come sottolineato nell’ordinanza impugnata, non solo la G. si allontanò dalla propria abitazione e non diede notizie di sè dal (OMISSIS), ma il (OMISSIS) venne trovata in compagnia di pregiudicato – da lei conosciuto, a detta della difesa, per aver in precedenza intrattenuto con lui una relazione sentimentale – presso un hotel di (OMISSIS), condotta questa che conclamava ben due profili di violazione: dal punto di vista oggettivo non può negarsi che la violazione alle prescrizioni imposte alla G. – che venne ammessa alla misura alternativa alla detenzione, per svolgere attività di badante ed autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione solo per recarsi al lavoro- non poteva non essere ritenuta sussistente. Dal punto di vista soggettivo deve essere sottolineato che la estensione del tempo in cui la prevenuta non ebbe a dare notizia di sè (dal (OMISSIS)) andava letta nel senso di una chiara volontà dell’istante di disattendere le prescrizioni, non potendo portare ad opinare diversamente il solo dato dell’intervenuta iniziale comunicazione all’UEPE di esser stata allontanata dalla casa del fidanzato. La frequentazione di soggetto pregiudicato, dalla donna ben conosciuto, non poteva non essere valutata nella sua attitudine dimostrativa della manifesta intenzione della prevenuta di allontanarsi dal percorso segnatole.

Nessuna forzatura è quindi ravvisatale nella decisione presa dal giudice a quo che ha esattamente valutato, senza esasperarli, i dati fattuali, traendo da questi in modo congruo le conclusioni sulla non meritevolezza della misura alternativa alla detenzione. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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