Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11.5.2011 la Corte d’appello di Genova confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Sanremo a mesi uno di arresto ed Euro 100 di ammenda a C.M., per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per essere stato il medesimo sorpreso a portare fuori dalla propria abitazione un coltello da cucina, custodito nella tasca dei pantaloni, il giorno (OMISSIS).

Il giudice di primo grado rilevava che il fatto non poteva ritenersi in termini di lievità, poichè si ha riguardo a porto d’armi da punta e da taglio, facendo richiamo ad un orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità. La Corte territoriale confermava la valutazione, valorizzando il dato che il C. aveva portato fuori dall’abitazione ben due coltelli, di cui uno – quello di cui al capo di imputazione-portato sulla persona e l’altro custodito nel vano portaoggetti dell’auto.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dolersi del fatto che non sia stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione: la contravvenzione, commessa il giorno (OMISSIS), ha un termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei di reclusione, ragion per cui, calcolando il periodo di mesi sette e giorni diciannove di sospensione del processo, gli effetti di perenzione si sono prodotti il 27.11.2010.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, in quanto il reato in contestazione era già estinto fin dal 27.11.2010, dunque in epoca precedente la pronuncia della sentenza di appello, anche tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione così come correttamente elencati nell’atto di ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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