T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso l’interessato impugna la determinazione a demolire di ufficio un "manufatto, piano terra di m. 10,00×8,00×3,00 circa solo muri perimetrali a blocchetti di tufo privo di solaio di copertura (accertamento dell’1/12/2003); posa in opera della copertura, in struttura in ferro e materiale coibentato, a due falde spioventi, piano terra di mt. 10x8x3 (accertamento del 25 gennaio 2006)" avuto riguardo al verbale di accertamento di inottemperanza n. 50237 del 14 settembre 2007;

CONSIDERATO che, premesso in fatto di avere realizzato il manufatto per esigenze abitative e che l’opera abusiva è collocata in area ampiamente urbanizzata che può essere recuperata in quanto essenzialmente non comporta alcun danno all’assetto urbanistico e che l’amministrazione comunale si comporta contraddittoriamente laddove prima rifornisce la zona di tutti i servizi e poi adotta un provvedimento così grave come la demolizione di ufficio, l’interessato deduce:

1. Violazione di legge – della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere: lamenta che la demolizione è stata irrogata in modo quasi automatico, mentre l’amministrazione avrebbe potuto valutare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, atteso il danno grave ed irreparabile che deriva al ricorrente mentre non è altrettanto specificato quale ne sia la ricaduta sull’assetto urbanistico;

2. Carenza di motivazione da parte dell’Amministrazione: sostiene che l’amministrazione ben avrebbe potuto intervenire prima, quando l’intervento era agli inizi e bloccare così la prosecuzione oltre che prevedere appositi interventi di recupero.

CONSIDERATO che nessuna delle censure appare condivisibile anche alla luce della documentata relazione dell’amministrazione comunale, dalla quale si evince che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso con la seconda doglianza, l’interessato avrebbe avuto ben tre occasioni per rimuovere le opere abusive, a partire dal verbale di accertamento dell’abuso edilizio in data 2 dicembre 2003, seguito da una determinazione di sospensione dei lavori in data 22 gennaio 2004, reiterata per due volte in data 7 marzo 2006 ed in data 28 novembre 2006 e seguita da una determinazione a demolire in data 30 marzo 2007, che rimaneva inottemperata, producendone il verbale di constatazione del 14 settembre 2007; seguiva quindi la determinazione di acquisizione al patrimonio comunale del 17 giugno 2008, atti tutti rimasti non impugnati e che si sono ampiamente consolidati;

RILEVATO che pure appare condivisibile la argomentazione dell’amministrazione comunale, secondo la quale evidenti sono le ricadute del manufatto in termini di carico urbanistico in una zona già gravata da situazioni analoghe, con conseguente interesse dell’Ente alla rimozione dell’opera e reiezione della prima censura proposta;

CONSIDERATO che la valutazione relativa alla applicazione della sanzione pecuniaria è pure contenuta nel provvedimento esaminato laddove l’Amministrazione chiarisce che non si ravvisano interessi pubblici al mantenimento dell’opera, peraltro non completa, in quanto sprovvista di tetto e quindi non utilizzabile;

RILEVATO che quanto al dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, poiché l’ingiunzione a demolire si configura quale espressione di attività vincolata esso non abbisogna di una particolare pregnante motivazione se non la mera indicazione dei presupposti normativi e fattuali sui quali essa si basa, (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 112, TAR Campania, Napoli, sezione VI, 26 agosto 2010, n. 17238) come effettuato dall’Amministrazione comunale nel caso in esame;

RITENUTO che pertanto il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso non possa che essere respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente E.L. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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