Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25.5.2010 la Corte di appello di Genova riformava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 28.6.2006, aggravando la misura della condanna inflitta a S. K. per il reato di tentato omicidio aggravato, in accoglimento dell’appello del Pm che aveva chiesto che non venissero riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

La condanna dell’imputato, ritenuto colpevole di avere colpito con un coltello al torace G.A., si fondava sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla persona offesa e dalla di lui moglie, T.C., che vennero acquisite agli atti del dibattimento a norma dell’art. 512 c.p.p., per esserne divenuta impossibile la ripetizione. Secondo i giudici di merito non poteva trovare applicazione nel caso di specie l’art. 512 bis c.p.p., che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari di soggetti residenti all’estero citati e non comparsi, avendosi riguardo a soggetti sì stranieri, ma residenti in Italia.

La T. ed il G. non solo abitavano in (OMISSIS), ma avevano carta di identità italiana, ragione per cui non era prevedibile una loro irreperibilità. Per questo le dichiarazioni dei due venivano ritenute utilizzabili attraverso la lettura in dibattimento.

Il fatto veniva ritenuto correttamente inquadrabile nel tentato omicidio, in considerazione della zona corporea attinta di carattere vitale, l’arma da punta usata, la natura violenta del colpo infetto, elementi con sufficiente attitudine dimostrativa della prevedibilità di un rilevante pericolo di morte accettato dall’agente.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa per dedurre violazione dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis essendosi le due fonti di cui sono state acquisite le dichiarazioni rese in sede di indagini, costituenti le uniche prove a carico dell’imputato messe in evidenza nella sentenza impugnata, sottratte, per libera scelta, all’esame diretto con lo stesso. Sottolinea la difesa che non basta che l’esame sia divenuto impossibile, poichè occorre che tale impossibilità sia connotata dal requisito dell’oggettività e che l’onere di provare tali condizioni ricade sul soggetto che ne chiede la lettura. E’ stato osservato che non si sa dove erano finiti i testimoni, ragione per cui non si può escludere che l’allontanamento dei due sia stato volontario, non ricorrendo spunti accreditanti l’uso di pressioni o minacce. Mancherebbe quindi la prova rigorosa, che doveva offrire l’accusa, sull’impossibilità sopravvenuta a confrontarsi nel dibattimento ad opera delle due fonti, non bastando una verifica burocratica sulla mera irreperibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’opinare dei giudici di merito sulla necessità di fare riferimento alla previsione dell’art. 512 c.p.p. e non già a quella dell’art. 512 bis c.p.p. è corretto, avendosi riguardo a testimoni che, come documentato, risiedevano in (OMISSIS), ad un ben preciso indirizzo, ed erano in possesso di carta di identità rilasciata da tale comune.

Corretta è stata anche la conclusione in termini di imprevedibilita della loro assenza al dibattimento, visto che entrambi avevano rilasciato dichiarazioni alla polizia giudiziaria e ciò autorizzava a ritenere che si sarebbero presentati nella fasi successive del processo.

Ciò posto, deve essere però evidenziato che secondo il diritto vivente, espresso nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sent.

25.11.2010/14.7.2011, n. 27918), deve ritenersi che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU (sent. 18.5.2010, Ogaristi/Italia).

Poichè dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la piattaforma probatoria si esaurisce negli atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, deve essere disposto l’annullamento con rinvio, per nuovo giudizio da condurre alla luce del principio di diritto di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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