T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 29/2011 il Comune di Cerreto Laziale ha ordinato al ricorrente la sospensione lavori edili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) eccesso di potere per gravissimo difetto di istruttoria e motivazione, violazione di legge;

2) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta;

3) violazione di legge e decadenza del provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Con il gravame in questione il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il provvedimento di sospensione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01, ha efficacia per 45 giorni a decorrere dalla sua notifica al destinatario.

Nella fattispecie in esame l’atto impugnato è stato emesso il 8.9.2011; ne consegue che, al momento in cui il ricorso è stato notificato (11.11.2011), l’ordinanza di sospensione aveva perso efficacia e, pertanto, non si presentava più lesiva per la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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