Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.P. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso a favore del Credito Italiano S.P.A., nei suoi confronti, quale fideiussore della società Nuova Wamar per scoperto bancario di conto corrente, per l’importo di L. 918.225.465.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12607 del 2002, rigettava l’opposizione.

Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello l’ A..

Costituitosi il contraddittorio, la UNICREDIT Banca s.p.a., successore del CREDITO ITALIANO, ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 12/01/2006 revocava il decreto ingiuntivo e rimetteva la causa in ruolo per la determinazione del saldo del conto corrente. Con separata ordinanza essa disponeva CTU. La Corte di Appello di Roma con sentenza definitiva in data 01/07 -10/09/2009, condannava l’ A. al pagamento di Euro 448.740,07.

Ricorre per cassazione l’ A..

Resiste con controricorso ERIS FINANCE srl, cessionaria dei crediti di UNICREDIT Banca e UNICREDIT Banca d’Impresa, che pure propone ricorso incidentale.

Resiste, con controricorso, la ricorrente principale.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Per ragioni sistematiche va dapprima esaminato il ricorso incidentale.

Con un unico motivo, la ricorrente chiede dichiararsi inammissibile il ricorso principale, per violazione dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto contrastante con orientamenti consolidati di questa Corte, senza fornire elementi di novità al riguardo.

Non si evidenzia con chiarezza quale orientamento consolidato di questa Corte il ricorrente principale avrebbe contrastato, richiamandosi, per gran parte, pronunce sostanzialmente estranee alla fattispecie dedotta, ed erroneamente sostenendosi che il ricorrente principale avrebbe dovuto indicare l’orientamento di questa Corte in contrasto con la pronuncia impugnata, cui il ricorso stesso si sarebbe conformato.

E’ del resto appena il caso di precisare che, come ha chiarito questa Corte (Cass. S.u. n. 19051 del 2010), la verifica della conformità o difformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Suprema Corte va effettuata al momento della decisione del ricorso e non a quello della pronuncia della sentenza impugnata o della proposizione del ricorso stesso.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Altrettanto inammissibile l’eccezione formulata nel controricorso di improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’attore: la questione, ancorchè rilevabile d’ufficio, è comunque proposta per la prima volta davanti a questa Corte;

trattandosi di questione pregiudiziale ed essendosi il giudice a quo pronunciato nel merito, essa appare coperta da giudicato implicito (al riguardo, Cass. n. 25573/09).

Venendo al ricorso principale, con il primo motivo l’ A. lamenta violazione dell’art. 198 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con il secondo vizio di motivazione, in ordine alla espletata CTU. Si lamenta in particolare l’acquisizione di documenti contabili non presenti nelle carte processuali, nonostante l’opposizione dell’odierno ricorrente.

I motivi, strettamente collegati, sono inammissibili, per palese non autosufficienza: non si chiarisce specificamente di quali documenti si tratti (avrebbero dovuto essere indicati singolarmente) e se e in qual modo abbiano inciso sulla consulenza stessa.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e della delibera CICR, sulla capitalizzazione degli interessi.

Il motivo è fondato.

Il giudice a quo ritiene erroneamente legittima la capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella trimestrale.

In realtà la invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deriva non già dal tipo di cadenza temporale della capitalizzazione, ma dal meccanismo stesso della produzione di interessi su interessi, in assenza di usi normativi contrari, ed in mancanza delle condizioni imperative (e quindi inderogabili) previste dall’art. 1283 c.c. (pattuizione degli interessi anatocistici in una convenzione posteriore alla scadenza di quelli principali, ovvero decorrenza dalla domanda giudiziale).

Esclusa pacificamente nel caso di specie la ricorrenza di tali presupposti, e non sussistendo usi normativi derogatori, va esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, anche con periodicità annuale, per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (al riguardo, Cass. S.u. n. 24418 del 2010).

In accoglimento del motivo in esame, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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