Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza della Corte d’appello di Milano in data 23.3.2011 veniva confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Voghera in data 22.4.2010 nei confronti di D.F.G.G. alla pena di mesi due di arresto, per violazione L. n. 1423 del 1956, art. 9.
All’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato imposto l’obbligo di fissare la propria dimora e quello di non allontanarsi da questa senza preventivo avviso, oltre che obblighi di orario circa la sua permanenza in casa, ma il (OMISSIS) era stato accertato che si era allontanato dalla propria dimora di (OMISSIS), essendo stato trovato a (OMISSIS). Fin dall'(OMISSIS) il predetto aveva segnalato il luogo di propria dimora in (OMISSIS) e aveva comunicato di svolgere attività lavorativa in (OMISSIS). Cionondimeno, il (OMISSIS) era stato trovato a (OMISSIS), a suo dire per fare vista alla madre: tale fatto veniva ritenuto integrare il reato contestato, atteso che l’obbligo di preavviso alla locale autorità di PS, incombente sulla persona sottoposta alla sorveglianza speciale, doveva concernere non solo il tramutamento della dimora nello stesso comune o il suo trasferimento in altro, ma anche il temporaneo allontanamento del soggetto dalla dimora medesima. Di qui l’affermazione di colpevolezza.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l’imputato, per dedurre:
violazione di legge, omessa/illogica motivazione su un motivo di appello. In primis, secondo il ricorrente, contrariamente a quanto opinato dai giudici di merito, l’obbligo per il sorvegliato speciale semplice di non allontanarsi dalla dimora indicata all’autorità di PS senza preventivo preavviso concerne lo spostamento della dimora e non il momentaneo allontanamento, del quale si da atto nella sentenza. In secondo luogo, è stato sottolineato che il ricorrente non aveva l’obbligo di soggiorno nel comune di (OMISSIS), con il che ha sempre ritenuto di potersi muovere tranquillamente sul territorio per ragioni personali o di lavoro e quindi di non esser tenuto a comunicare all’autorità di PS ogni singolo spostamento. Sul punto confortato dallo stesso m.llo B., testimone escusso che ebbe a riferire che l’obbligo doveva intendersi limitato alla variazione di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infatti essere evidenziato che il D.F. era sorvegliato speciale, ma non era sottoposto all’obbligo di soggiorno. In sede di prescrizioni gli fu imposto fra l’altro di fissare la propria dimora, di farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza e "di non allontanarsene senza preventivo avviso". L’interpretazione di questo ultimo inciso, se impositivo di un obbligo a comunicare le variazioni di dimora, ovvero se impositivo di un obbligo di allontanarsi dal luogo della dimora solo previa comunicazione all’autorità di PS, è stato interpretato dai giudici di merito nella forma più rigorosa, sulla scia di un precedente arresto di questa Corte secondo cui l’obbligo del preavviso alla locale autorità di PS deve concernere non solo il trasferimento del luogo di dimora, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora stessa, atteso che il fine delle prescrizioni di cui alla L. n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9 è quello di consentire la costante sorveglianza del soggetto pericoloso.
Premesso ciò e ritenuta sicuramente rispondente alla ratio della norma l’interpretazione più rigorosa, non poteva essere sottovalutata la circostanza che al prevenuto non venne mai specificatamente spiegata la portata dell’obbligo: doveva essere valorizzata sul punto la deposizione del m.llo B. dei Carabinieri di Voghera, che per primo dimostrò di non aver chiarezza sulla portata dell’obbligo, avendo riferito in dibattimento, – come è dato evincere dalla sentenza di primo grado – che l’obbligo di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità imposto al prevenuto era da intendersi riferito al solo caso in cui l’interessato avesse cambiato indirizzo e che il D.F. in quel periodo aveva comunicato che stava lavorando al di fuori del comune di (OMISSIS), dove aveva fissato dimora.
In tale cornice, è assolutamente fondata la censura sul difetto di motivazione quanto all’elemento soggettivo, profilo che è stato del tutto trascurato dai giudici di merito, con ingiustificata sottovalutazione del dato testimoniale sopra riportato, che comprova in modo palese come gli stessi Carabinieri – avanti a cui il D. F. si sottopose alla misura di prevenzione – non avessero contezza della portata della prescrizione; tale circostanza ha una chiara attitudine dimostrativa che al prevenuto non venne dettagliato il perimetro dei suoi doveri, di talchè la condotta tenuta nel ritenere legittima l’interpretazione delle prescrizioni nelle forma a lui favorevole, si appalesa non sorretta dall’elemento soggettivo del reato.
Non essendo ravvisabile il profilo soggettivo del reato, la sentenza di condanna deve essere annullata, senza rinvio, perchè il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
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