T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento n. 127 del 12 luglio 2011 con cui il Comune di Zagarolo ha ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto in cemento armato di dimensioni di mt. 18,00 x 13,00;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta i vizi di difetto di motivazione e d’istruttoria nonché di eccesso di potere perché il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni poste a fondamento della demolizione né terrebbe conto della conformità dell’intervento allo strumento urbanistico e della sanabilità dello stesso attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Considerato, infatti, che l’intervento realizzato (nuovo manufatto in cemento armato di mt. 18,00 x 13,00) rientra nell’ambito della "nuova costruzione" e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito attraverso il permesso di costruire così come previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01;

Considerato che l’incontestata mancanza del titolo edilizio in esame giustifica la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 irrogata con il provvedimento impugnato con conseguente irrilevanza della dedotta conformità dell’intervento allo strumento urbanistico;

Considerato, per altro, che tale conformità risulta smentita dal Comune di Zagarolo nella nota prot. n. 33607 del 19/11/11 trasmessa al Tribunale;

Considerato che l’accertata correttezza sostanziale dell’atto gravato induce il Tribunale a ritenere insussistenti i vizi di difetto d’istruttoria ed eccesso di potere per carenza dei presupposti prospettati nella censura;

Considerato, poi, che il provvedimento di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato e, pertanto, risulta congruamente motivato attraverso la descrizione delle opere ed il richiamo all’abusività delle stesse (Cons. Stato sez. IV n. 2266/11), requisiti entrambi presenti nell’atto impugnato;

Considerato, poi, che la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, prospettata con la seconda censura, non giustifica, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, profilo, quest’ultimo, in relazione al quale si rinvia a quanto evidenziato in precedenza;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che non deve essere emessa alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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