T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento, n. 2011/1103 emesso in data 8.9.2011, l’Ambasciata di Italia a Pristina ha negato la domanda di visto per reingresso in Italia, presentata dal ricorrente in data 25.5.2011.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge, art. 4, 23, Dlgs. 286/98; art. 13, 13, DLgs. 286/98, art. 19bis DPR 394/99, artt. 1,2,3,10bis L. 241/90, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza del presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato, difetto di motivazione e travisamento di fatti, abuso di potere.

Si lamenta il difetto di motivazione. Il ricorrente specifica che ha avanzato domanda di visto per reingresso nel TN a seguito di annullamento del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Treviso.

In data 13.12.2011 controparte ha chiarito che "in data 11.8.2011 la Questura di Treviso ha risposto negativamente alla richiesta di reingresso e, di conseguenza, l’Ufficio visti, in data 8.9.2011, ha notificato al ricorrente il relativo provvedimento di diniego".

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ad avviso del Collegio le censure meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, il ricorrente ha presentato domanda di visto per reingresso nel TN a seguito di annullamento del decreto di espulsione (cfr. sentenza del Giudice di Pace n. 69/2011);

b). si ritiene che il provvedimento che consente il reingresso nel TN si configura come un obbligo conformativo al predetto giudicato;

c). dunque non appare corretta e completa l’istruttoria svolta da controparte che ha negato al ricorrente il visto in parola.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
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