T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione dirigenziale (n. 1925 del 11.4.2011, prot. n. 75508, del 11.8.2011) il Comune di Roma, Municipio VI, ha ordinato al ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare si tratta di "realizzazione sul terrazzo di pertinenza dell’unità immobiliare di un manufatto in muratura di forma irregolare per una superficie di mq 9,00 in ampliamento e in continuità della superficie dell’appartamento".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di legge art. 31 e 34 DPR 380/2001;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione art. 9 L 47/85; modificato da art. 34 DPR 380/2001;

3) Eccesso di potere per insufficiente motivazione in ordine alla scelta della sanzione (demolizione).

4) Violazione di legge eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5) Violazione L. 47/85 con espresso riferimento art. 4, 3, modificato da art. 28 DPR 380/2001;

6) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, genericità della determinazione dirigenziale;

7) Violazione di legge, artt. 7,8, 10 L. 241/90, mancata comunicazione inizio del procedimento, violazione principio di buona amministrazione art. 97 Cost.

Sostiene che non si è tenuto conto che gli interventi contestati sono stati effettuati su un manufatto preesistente; si doveva applicare l’art. 34 e non il 31 del DPR 380/2001; si lamenta difetto di motivazione e di istruttoria e violazione delle norme della L. 241/90.

In data 15.12.2011 il Comune ha depositato documentazione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). è corretta e adeguata l’istruttoria svolta da controparte ed è incontestato che il ricorrente è sprovvisto di idoneo titolo autorizzativo per le suddette opere;

b). dunque, – dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 con il successivo art. 10, comma 1, lettera a), che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, e con l’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi;

c). destituita di ogni fondamento risulta l’ulteriore censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto – esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987);

d). in ultimo, va disatteso il motivo di violazione delle norme partecipative di cui alla L. 241/90. Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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