Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 24-11-2011, n. 43435 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 11.6.2010 il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava i reclami proposti da C.C. in data 14.11.2009 e 4.1.2010 con i quali sollevava una serie di doglianze in ordine al trattamento penitenziario.

2. Ricorre avverso detto provvedimento il Campanella, personalmente, sostanzialmente ribadendo le medesime doglianze ed in parte contraddicendo quanto affermato nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo, il ricorrente propone censure in larga parte aspecifiche e non correlate al contenuto della decisione impugnata.

Per altro verso, inoltre ripropone doglianze ampie sul trattamento penitenziario già oggetto del reclamo e sulle quali il Magistrato di sorveglianza ha correttamente deciso secondo la procedura di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 14 ter e con motivazione dettagliata e compiuta, insuscettibile di censura in questa sede.

Ed invero, nel provvedimento impugnato si sottolinea innanzitutto che il C. e sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. a far data dal 17.10.2008 ed è collocato in un’area riservata (c.d. rossa) nella quale sono attualmente presenti due detenuti appartenenti ad associazioni criminali diverse.

Quindi, si rileva che è facoltà dell’amministrazione penitenziaria effettuare perquisizioni nelle celle al fine di garantire la sicurezza, che la consegna della posta e l’acquisto dei giornali sono regolamentati dalla censura ex art. 18 ter Ord. Pen. e che la videoregistrazione dei colloqui con i difensori è prevista dall’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b) Ord. Penali Magistrato di sorveglianza ha, altresì, dato atto che al detenuto è consentito partecipare alle funzioni religiose dall’interno della propria cella, concludendo nella valutazione di legittimità delle restrizioni lamentate dal C., riguardanti tutti i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., conformi alla vigente normativa e rispondenti a ragioni di sicurezza e comunque non lesivi dei diritti fondamentali del detenuto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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