T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare fondato;

RILEVATO che con esso parte ricorrente impugna il diniego di visto per lavoro subordinato motivato perché "sussistono fortissimi dubbi circa la sua vera identità; infatti sul Nulla Osta è indicato un passaporto diverso da quello presnetato a n. A02350297 da lei";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

1. Violazione e falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, della legge n. 189/2002, del d.P.R. n. 334 del 2004 e della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento di potere: il ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha motivato per nulla il diniego opposto e che i dubbi sulla sua identità sono stati tratti esclusivamente dalla mancata corrispondenza del numero del passaporto presentato in sede di richiesta di nulla osta con quello prodotto in sede di richiesta di visto, laddove il primo non corrispondeva col secondo in quanto smarrito; osserva che l’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 dispone che "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda.", ma nel suo caso non ricorre la fattispecie normativa, trattandosi non di falsificazione del passaporto, ma di smarrimento;

2. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della legge n, 286 del 1998; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento; insiste nella carenza di motivazione e di istruttoria;

AVUTO riguardo alla circostanza che la sezione ha richiesto all’Amministrazione degli esteri con due ordinanze istruttorie (n. 6497/2011 resa nella Camera di Consiglio del 19 luglio u.s. e n. 8446 resa nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2011) di chiarire le ragioni poste alla base del diniego opposto all’istanza del ricorrente, mentre l’Amministrazione non ha offerto alcuna risposta;

RITENUTO che pertanto vadano accolti i motivi di ricorso, sostanzialmente incentrati sul dedotto difetto di motivazione che appare suffragato da idonea documentazione atta a dimostrare lo smarrimento del passaporto presentato al SUI di Ferrara;

RITENUTO che il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il diniego di visto di ingresso del Consolato Generale d’Italia in Lagos n. 566 del 7 febbraio 2011 opposto al ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione degli esteri;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di visto per lavoro subordinato n. 566 emesso dal Consolato d’Italia in Lagos in data 7 febbraio 2011 nei confronti del ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione degli esteri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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