T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10314

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. n. 30/2011 reg. ord. 102/2011 del 16.8.2011 il Comune di Fabbrica di Roma ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare si tratta di "realizzazione di un muro di recinzione con sovrastante ringhiera metallica invadendo l’area del demanio comunale per circa mq 23 di cui mq 8 coperti con tettoia con struttura portante in legno e copertura in plastica fissata con corde".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione del giusto procedimento, violazione di legge L. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

2) Omessa comparazione degli interessi coinvolti, violazione del legittimo affidamento, violazione artt. 3, 7 L. 241/90;

3) Violazione artt. 3 e 7 L 241/90;

4) Violazione artt. 10,22,23,35 DPR 380/2001; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.

Il Comune replica con deposito di memorie.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). la ricorrente è oggettivamente sprovvista di idoneo titolo edilizio necessario per la realizzazione delle opere in questione;

b). come ha precisato il Comune resistente "la via del Cunicello appartiene al demanio comunale perché oltre ad essere inserita nell’elenco delle strade comunali si trova nel centro urbano, è asfaltata e provvista di pubblica illuminazione e di numerazione civica";

c). dunque, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi;

d). destituita di ogni fondamento risulta l’ulteriore censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto – esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987);

e). in ultimo, va disatteso il motivo relativo alla violazione delle norme di partecipazione di cui alla L. 241/90. Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente, è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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