Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2012, n. 9359

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Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva dell’11-4-1984 il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione dei beni pervenuti "pro indiviso" ad D.B.A., D.B.V. ed D.B.E. con atto di assegnazione della Cooperativa Due Leoni il 29-5-1978 per notaio Maurizio Colalelli, disponeva la divisione del beni come da dispositivo e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per le operazioni di sorteggio e la determinazione dei conguagli.

Con sentenza definitiva del 9-2-1989 lo stesso Tribunale dichiarava D.B.A. tenuto a pagare ad D.B.E. la somma di L. 355.000.000 con gli interessi legali dalla sentenza stessa.

Avverso dette sentenze d.B.E. proponeva impugnazione cui resistevano D.B.V. ed D.B.A. che proponeva altresì appello incidentale; la Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva del 18-3-1999 disponeva lo scioglimento della comunione con riguardo all’appezzamento di terreno (indicato con la lettera A2 nella planimetria allegata al richiamato atto di assegnazione) mediante assegnazione ai condividenti delle quote, corrispondenti al lotto da ciascuno posseduto, e, con riguardo all’appezzamento di mq. 1590 (indicato con la lettera Al nella planimetria anzidetta), mediante sorteggio, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l’espletamento di CTU nonchè per le operazioni di sorteggio.

All’udienza del 16-9-2004 le parti personalmente, ovvero D. B.A., D.B.C.S. e D.F. B. quali eredi di D.B.E., D.B. B., D.B.L. e d.B.R. quali eredi di D.B.V. dichiaravano che le operazioni di sorteggio relative all’appezzamento di terreno di mq. 1590 erano state già effettuate nel corso del giudizio di primo grado, con conseguenti assegnazioni delle tre quote paritarie, individuate dal CTU per come attualmente possedute dai condividenti.

Rimessa nuovamente la causa al Collegio, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27-9-2005 ha condannato i suddetti eredi di D. B.V. a pagare a titolo di conguaglio la somma di Euro 254.425,00 in favore di D.B.A. con gli interessi legali dalla decisione, ed ha condannato i predetti eredi di E. D.B. a pagare a titolo di conguaglio la somma di Euro 3267,60 in favore di D.B.A..

Per la cassazione di tale sentenza D.B.B., D. B.L. e D.B.R. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui D.B.A. ha resistito con controricorso; D.B.C.S. e D.F. B. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 726 – 728 – 1147 c.c. – dell’art. 1150 c.c., commi 3 e 4 e dell’art. 1241 c.c. nonchè vizio di motivazione, assumono che la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma del 18-3-1999, aderendo alla comune volontà delle parti, aveva disposto lo scioglimento della comunione con riguardo all’appezzamento di terreno indicato con la lettera A2 nella planimetria allegata mediante assegnazione ai condividenti delle quote corrispondenti al lotto da ciascuno posseduto, e che nella relativa motivazione era stato affermato che, in considerazione del fatto che sul fondo erano state realizzate da ciascuno dei condividenti delle costruzioni, era necessario accertare mediante CTU il valore di tutto il fondo, tenuto conto delle relative spese effettuate per le costruzioni, e ciò al fine di determinare i reciproci conguagli; tuttavia detta sentenza non aveva enunciato i criteri di diritto in base ai quali determinare tali conguagli, ignorando la sentenza definitiva di primo grado che aveva deciso l’assenza di conguaglio tra D.B.A. e D.V. B. in base al principio che il valore dei miglioramenti eseguiti dal condividente sul lotto da lui posseduto prima dell’attribuzione in proprietà è uguale al valore del debito verso altro condividente al quale era stato attribuito in proprietà un lotto senza fabbricati; orbene la sentenza definitiva di appello, limitandosi a condividere le conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dei conguagli, non ha giustificato alcun criterio per eseguire i conguagli stessi, in particolare non risolvendo il contrasto tra il convincimento della sentenza definitiva di primo grado, che aveva escluso l’esistenza di conguagli tra D.V. B. ed D.B.A., e quello contrario della sentenza non definitiva di secondo grado; il giudice di appello, in altri termini, non poteva limitare la propria motivazione all’esame della CTU senza decidere se i conguagli fossero dovuti e, in caso positivo, sui criteri da applicare, non potendo riferirsi per implicito alla precedente sentenza non definitiva del 18-3-1999.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 726 – 728 – 1147 c.c. – dell’art. 1150 c.c., commi 3 e 5 e art. 1241 c.c. nonchè vizio di motivazione, premesso di censurare la sentenza impugnata per aver condannato gli esponenti al pagamento in favore di D.B.A. della somma di Euro 254.425,00 a titolo di conguaglio, sostengono di censurare anche il criterio di determinazione dei conguagli indicato nella richiamata sentenza non definitiva della Corte territoriale in violazione del principio di diritto secondo il quale "soltanto nel caso in cui ad un comproprietario fosse assegnato un lotto di terreno da lui non posseduto, che deve consegnare ad altro comproprietario e nel caso che nei due lotti da scambiare siano stati costruiti fabbricati di valore differente al momento della divisione, si deve procedere a conguaglio tra i due diversi valori dei lotti, mentre nel caso che a ciascuno dei condividenti sia assegnato il lotto di terreno posseduto, come si è verificato con la sentenza della Corte di Appello, non si deve procedere ai conguagli".

I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU, che anzitutto aveva diviso per tre quote uguali il maggior valore del fondo derivato dall’esistenza dei fabbricati come se tutti i condividenti avessero contribuito alle necessarie spese di edificazione in parti uguali, e che inoltre aveva negato che ciascun condividente avesse un credito corrispondente all’intero valore dei fabbricati da lui realizzati nel lotto in proprio possesso al tempo della CTU, senza la possibilità di detrazione del costo di costruzione da lui stesso sostenuto per intero, come stimato al momento della consulenza, uguale al debito per aver avuto l’attribuzione in proprietà esclusiva di tutti i fabbricati esistenti nel lotto prima in comunione, e senza applicare la compensazione tra i due uguali crediti e debiti.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, all’esito della CTU nonchè del supplemento di consulenza espletati volti alla stima di tutti i beni componenti i singoli lotti oggetto di divisione, ha determinato i relativi conguagli, ed in particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, sulla base evidentemente del diverso valore dei lotti assegnati rispettivamente ad D.B.A. ed agli eredi di V. D.B., ha condannato questi ultimi a corrispondere al primo la somma di Euro 254.425,00, specificando in dispositivo di decidere "limitatamente ai conguagli"; ed invero, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la menzionata sentenza non definitiva del 18-3- 1999, in dissenso con quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza definitiva del 9-2-1989, aveva ritenuto, in relazione al fatto che ciascuno dei condividenti aveva realizzato sui beni oggetto di comunione delle costruzioni, di dover accertare il maggior valore di tutto il fondo, tenuto conto delle relative spese effettuate, anche al fine di determinare i reciproci conguagli.

Orbene i ricorrenti con i motivi in esame, sostenendo che in realtà essi non sono obbligati a corrispondere alcun conguaglio ad D. B.A. (in quanto il valore dei miglioramenti eseguiti dal loro dante causa D.B.V. nel lotto da lui posseduto prima dell’attribuzione in proprietà è uguale al valore del debito verso altro condividente al quale era stato attribuito in proprietà un lotto senza fabbricati) trascurano di considerare che era loro onere impugnare anche detta sentenza non definitiva nella parte in cui aveva ritenuto che invece sussisteva l’obbligo di determinare t conguagli stessi tra i condividenti, mentre invece tale pronuncia non è stata oggetto di impugnazione in questa sede, nonostante che detta statuizione, passata quindi in giudicato, costituisca il presupposto logico-giuridico della sentenza oggetto di gravame; sotto tale profilo è significativa la censura espressa nel secondo motivo di ricorso proprio avverso la suddetta sentenza non definitiva per aver adottato il criterio di determinazione dei conguagli ivi indicato in violazione del principio di diritto sopra enunciato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito peculiare del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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