Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 24-11-2011, n. 43313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13.10.2010 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza resa dal GUP di Palermo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato C.G. per partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di truffe realizzate in danno dell’ACI Service, cagionando alla persona offesa un danno di rilevante entità.

La Corte territoriale sottolineava i numerosi elementi di prova che attestavano non solo la sussistenza di un gruppo organizzato, indicando tutti gli elementi specifici riscontrati (continuità dei contatti che trascendevano la realizzazione di singole condotte criminose, ripartizione dei compiti, vincolo di solidarietà, spartizione del denaro), ma anche la consapevole partecipazione dell’imputato a tale consesso e alla realizzazione delle truffe.

Così come riteneva provata e giuridicamente corretta l’imputazione di tentata estorsione.

Ricorre per cassazione il difensore di C.G. deducendo che la sentenza è incorsa in:

1. illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato associativo.

2. illogicità della motivazione con riguardo al reato di tentata estorsione anzichè di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riguardo al mancato giudizio di prevalenza e all’entità della pena.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto sussistenza del reato associativo e del reato di tentata estorsione.

La Corte territoriale ha infatti sottolineato che era stata correttamente elevata tale ultima imputazione e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, considerato che l’imputato aveva inteso conseguire un ingiusto profitto nella consapevolezza della non spettanza della sua pretesa, quanto meno per il rimborso delle spese relative alla guardiola ed alla cessazione dei controlli sul posto di lavoro. Così come ha congruamente ed adeguatamente motivato il mantenimento del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza sulla scorta dei plurimi elementi (specificatamente indicati) marcatamente negativi che qualificavano la vicenda in esame.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Automobile Club Palermo delle spese del grado che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione in favore della parte civile Automobile Club Palermo delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *