T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 3367

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 25.8.2010, il Questore della Provincia di Milano rigettava la domanda presentata dal cittadino somalo A.A.A., volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per insufficienza dei redditi percepiti.

Contro il diniego del Questore era proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, che con provvedimento del 12.1.2011 respingeva però il ricorso, confermando il decreto questorile e ritenendo anch’egli pertanto insufficienti i redditi percepiti dall’istante negli anni 2006 e 2007.

Nei confronti dell’atto del Prefetto veniva proposto ricorso giurisdizionale, con domanda di sospensiva, per un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione ed erronea applicazione di legge (art. 3 legge 241/1990; art. 4, art. 5 comma 5°, art. 6 comma 5°, art. 26 comma 3°, art. 9 comma 1°, art. 29 comma 3° del D.Lgs. 286/1998 e principi desumibili dal medesimo; art. 13 comma 2° e art. 39 comma 3° DPR 394/1999); oltre all’eccesso di potere sotto vari profili (illogicità, contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 5.5.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 757/2011, seppure al fine di un motivato riesame della determinazione impugnata.

In vista dell’udienza di discussione, la Questura depositava una propria nota del 12.12.2011, nella quale si dava atto che, in esecuzione della citata ordinanza cautelare, il ricorrente era stato convocato presso gli uffici per il giorno 19.12.2011.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta fondato, per le ragioni che seguono.

La decisione ivi impugnata della Prefettura di Milano giustifica il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sulla base dell’insufficienza reddituale del richiedente il titolo, che non avrebbe dimostrato il possesso di redditi adeguati nel biennio 20062007.

In esito all’udienza cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, seppure sotto il profilo di un motivato riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi alla luce della documentazione versata in atti dall’esponente, con particolare riguardo alle copie del Modello Unico per gli anni 2009 e 2010, oltre che alle copie del bilancio aziendale e ad altri documenti di rilevanza fiscale o contributiva (cfr. il doc. 2 del ricorrente, con gli annessi allegati).

La statuizione cautelare del TAR si fondava sul convincimento che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, anche per lavoro autonomo, occorre considerare la complessiva situazione economica, personale e familiare dello straniero al momento del rilascio del titolo, oltre al suo periodo di permanenza sul territorio nazionale, anche con riferimento ad elementi e circostanze sopravvenute dopo la presentazione della domanda di rinnovo e conosciute – o conoscibili – da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 17.1.2011, n. 256 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.10.2011, n. 2470 e sez. III, 8.11.2010, n. 7200).

L’Amministrazione dell’Interno ha dato però tardiva e parziale esecuzione alla citata ordinanza cautelare n. 757/2011, limitandosi a convocare il ricorrente, per il riesame, per la data del 19.12.2011, addirittura successiva a quella dell’udienza pubblica (15.12.2011).

Tale avviso di convocazione non è certamente idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del gravame, in quanto non pienamente soddisfacente la pretesa dell’esponente, che aspira invece al rilascio del titolo di soggiorno e neppure rispettoso dell’ordinanza cautelare, che imponeva la conclusione del procedimento di riesame e non il semplice avvio di quest’ultimo.

Ciò premesso, l’atto gravato deve essere annullato, assumendo rilevanza le censure sia di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sia di violazione di legge con riferimento agli articoli 5 comma 5° e 26 del D.Lgs. 286/1998.

Per effetto del citato annullamento l’Amministrazione dell’Interno dovrà completare il procedimento di riesame già avviato, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni risultanti dalla presente sentenza.

2. Le spese possono essere compensate, visto che l’Amministrazione ha comunque avviato il procedimento di riesame, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge ( DPR 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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