T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 3366 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società esponente è proprietaria di un immobile sito in Milano, via De Notaris 50 b e 51, ove insistevano impianti industriali ora dismessi, immobile acquistato nell’ambito di una procedura fallimentare pendente davanti al Tribunale di Bergamo.

Su tale edificio sono stati avviati una serie di lavori volti alla demolizione e ricostruzione, con parziale ampliamento, nell’ambito dei quali la società, con propria nota del 16.11.2010, chiedeva al Comune l’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale della Lombardia n. 26/2003.

L’Amministrazione, con provvedimento PG 61214 del 27.1.2011, negava l’agevolazione, sostenendo l’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina regionale succitata.

Contro quest’ultimo atto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, nel quale erano chiesti anche l’accertamento del diritto allo scomputo in capo all’esponente e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rimborso di quanto versato.

Il ricorso è affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 LR n. 26/2003, così come modificato dalla LR 10/2009.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 19.5.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 824/2011, seppure soltanto sotto il profilo del periculum in mora, rinviando all’udienza pubblica ogni esame del fumus del gravame.

All’udienza di merito del 15.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La decisione del presente ricorso presuppone la corretta interpretazione dell’art. 21 (recante la rubrica "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati"), della legge regionale della Lombardia 12.12.2003, n. 26, come sostituito dalla legge regionale10/2009, ed in particolare dei commi 5 e 7 dell’articolo medesimo.

Il comma 5 stabilisce dapprima che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati costituiscono opere di urbanizzazione secondaria (ai sensi dell’art. 44 della LR 12/2005 sul governo del territorio) e successivamente che dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9.12.1998, n. 426, devono reputarsi "…a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per l’importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare…".

Il successivo comma 7 prevede che le agevolazioni ed incentivazioni "di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà nell’ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.. " (c.d. legge fallimentare).

Nel caso di specie, non sono in discussione né l’intervenuto acquisto del compendio immobiliare nell’ambito di una procedura fallimentare (cfr. doc. "A" della ricorrente, depositato il 16.5.2011), né il carattere di sito inquinato dell’area ove è collocato il compendio (cfr. il successivo doc. "B" della ricorrente); parimenti è innegabile che il sito non rientra peraltro fra quelli c.d. di interesse nazionale, come previsti dalla legge dello Stato n. 426/1998 (cfr. doc. 25 del resistente).

Per la ricorrente, i due commi citati (5 e 7), disciplinano due differenti fattispecie: la prima quella degli interventi sui siti di interesse nazionale, per la quale è previsto lo scomputo del 50 per cento dell’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria; la seconda quella degli interventi su qualsiasi sito inquinato, purché acquistato nell’ambito di una procedura concorsuale o esecutiva, per la quale lo scomputo è invece totale.

Diversa è invece l’esegesi proposta dall’Amministrazione comunale di Milano, per la quale le agevolazioni particolarmente favorevoli di cui al comma 7 valgono comunque per i soli siti di interesse nazionale, se acquisiti in una procedura concorsuale o esecutiva.

La soluzione interpretativa propugnata dalla ricorrente non appare convincente.

I commi 5 e 7 della legge regionale 26/2003 devono, infatti, leggersi congiuntamente, in base ad una interpretazione sia letterale sia sistematica.

Il comma 5 prevede una chiara agevolazione (dimezzamento degli oneri di urbanizzazione secondaria), per gli interventi effettuati sui siti di interesse nazionale, come individuati dall’art. 1, comma 4, della legge 426/1998; in particolare si tratta di quei siti per i quali "gli interventi di bonifica (…), in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale" (così espressamente, l’art. 18, comma 1, lett. n, del D.Lgs. 22/1997, oggi abrogato, le cui disposizioni sono però per così dire "confluite" nel D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’Ambiente ed in particolare nell’art. 252 del medesimo, rubricato appunto "Siti di interesse nazionale").

I siti di interesse nazionale, in altri termini, sono caratterizzati da fenomeni di inquinamento di particolare gravità e di rilevante allarme per la salute pubblica, sicché sono oggetto di una peculiare disciplina, la quale prevede in primo luogo l’affidamento del procedimento di bonifica al Ministero dell’Ambiente e – in Regione Lombardia – anche una forma di agevolazione per gli operatori, di cui al citato comma 5 dell’art. 21 LR 26/2003.

Al successivo comma 7 della legge regionale, è prevista una ulteriore agevolazione, anche se a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 5, vale a dire lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria se il sito è acquistato nell’ambito di una procedura concorsuale o di esecuzione giudiziale.

Il comma 7, infatti, si apre con un richiamo espresso alle agevolazioni ed incentivazioni di cui al comma 5, le quali – così testualmente – "…si applicano integralmente in favore…", ma è evidente che l’applicazione integrale succitata riguarda le agevolazioni come previste dal citato comma 5 e quindi – per quel che interessa – l’agevolazione per chi effettua interventi di bonifica sui siti di interesse nazionale.

Tale agevolazione viene ulteriormente allargata per i casi di acquisto di aree nell’ambito di procedure concorsuali o esecutive e questo per l’ovvia finalità di incentivare gli operatori economici a comprare immobili e compendi inseriti nelle suddette procedure.

Si tratta però della stessa incentivazione di cui al comma 5, che al comma 7 è rimodulata in modo da rendere ancora più conveniente per gli operatori interessati l’effettuazione di opere di bonifica.

Si aggiunga ancora che l’interpretazione propugnata dalla ricorrente finirebbe per condurre alla paradossale conseguenza di agevolare maggiormente, sul piano del pagamento degli oneri di urbanizzazione, gli interventi su aree non compresi nei siti di interesse nazionale (purché acquistate in una procedura concorsuale), rispetto a quelli compiuti sui siti che presentano i maggiori problemi di tutela ambientale, quali appunto i siti di interesse nazionale.

In conclusione, il presente ricorso deve rigettarsi in ogni sua domanda.

2. Le spese possono essere compensate, attesa la novità e la complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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