Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 24-11-2011, n. 43340

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 22.3.2011 il Tribunale del Riesame di Crotone confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti di S.A. dal GIP del Tribunale di Crotone in data 24.2.2011, ai sensi del combinato disposto dell’art. 322 ter, art. 640 quater c.p.p..

Riteneva il Tribunale sussistente il fumus del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al capo b) sulla scorta degli atti di indagine confluiti nella informativa della G.d.F-Nucleo di P.T. di Crotone del 13.8.2010. Da tale documentazione emergeva che in data 19.10.2005 B.A. aveva presentato – in qualità di legale rappresentante della società Eurosviluppo Industrale (E.I), società che controllava la Eurosviluppo Elettrica Spa (E.E) che era stata autorizzata, in data 18.5.2004, dal Ministero delle Attività Produttive all’esercizio e alla realizzazione della Centrale a ciclo combinato di Scandale ed opere connesse – richiesta di riconoscimento dello stato di avanzamento dei lavori e di rilascio della fidejussione prestata a titolo di garanzia. A sostegno della richiesta aveva presentate fatture per un importo di Euro 6.470.000,00 relative a forniture poste in essere dalla società PIANIMPIANTI SpA di Milano a favore della E.I. Il 16.10.2006 MELIORBANCA aveva inviato al Ministero una relazione con cui aveva ritenuto ammissibili le spese indicate nelle fatture. Il 23.2.2006 il Ministero, sulla base di detta relazione, aveva provveduto allo svincolo della fidejussione a suo tempo prestata dalla E.I. Dalle dichiarazioni di G.A., Presidente del CdA di PIANIMPIANTI e di V.P., AD di ERGOSUD SpA, titolare dell’autorizzazione per la realizzazione della Centrale di Scandale era dato apprendere che non vi era stata alcuna fornitura di macchinari alla E.I. da parte della PIANIMPIANTI, società di proprietà di M.R., soggetto particolarmente legato allo S. (cfr. dichiarazioni M.M. e J. A.) che risulta avere rivestito la carica di sindaco in E.I ed E.E e quella di A.U. in PIANIMPIANTI nel biennio 2003/2005.

Il Tribunale respingeva gli assunti difensivi in ordine alla non riferibilità di PIANIMPIANT al B. e al mancato transito sui conti correnti intestati allo S. dei proventi del delitto sub c) evidenziando che non era stata allegata documentazione dalla quale desumere che su tali conti fossero versate solo somme fossero di provenienza lecita.

Riteneva quindi sussistente il fumus della truffa aggravata in quanto l’emissione delle false fatturazioni aveva realizzato quel comportamento artificioso idoneo a trarre in inganno il Ministero che aveva elargito all’E.I. la prima rata pari ad Euro 4.008.000,73.

Considerava legittimamente apprese tutte le somme sequestrate, così come riteneva corretto il sequestro dell’immobile, di cui il ricorrente era proprietario pro quota, richiamando alcune decisione di questa Corte.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che il provvedimento impugnato presenta una motivazione viziata in punto di fatto e di diritto. Sottolinea il travisamento del dichiarato dei due testimoni: G. e V. e afferma che non risponde al vero il fatto che lo S. sia stato socio della Ricurfin e AU della PIANIMPIANTI. Evidenzia inoltre che, come riferito dallo stesso consulente del P.M., la PIANIMPIANTI fino al 2006, epoca nella quale il ricorrente si era dimesso da qualsiasi carica societaria, non era riconducibile al B.. Lamenta la mancata sussistenza del fumus indiziario.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Tali argomentazioni sarebbero di per sè sufficienti per dichiarare inammissibile un ricorso come quello in esame che lamenta un vizio di motivazione per travisamento del fatto.

Deve comunque aggiungersi che le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657; Cass. SU n. 7/2000).

E’ stato così affermato che l’unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione.

Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dando atto di avere esaminato e valutato gli elementi accusatori e quelli prospettati dalla difesa e all’esito di essere pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus di cui ha dato conto nel provvedimento in questa sede censurato Le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono pertanto in generiche censure in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di un provvedimento del Tribunale del Riesame che, come già detto, ha fatto corretta applicazione dei principi di legge in materia.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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