Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43481 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un’area di mq. 34.231 e di tutti gli immobili ivi esistenti, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 14.1.2011 nei confronti di M.G., indagato del reato di lottizzazione abusiva.

Il Tribunale del riesame ha rigettato le argomentazioni con le quali la difesa del M.G., quale legale rappresentante della società Oasi Club, aveva dedotto che la costruzione dei manufatti risaliva al 1986 e che con verbale di assegnazione del 30 ottobre 1986 erano state assegnate ai soci in comodato gratuito 186 piazzole, sicchè la lottizzazione doveva farsi risalire a detta epoca con la conseguente prescrizione del reato e non attribuibilità al M. della condotta di cui alìimputazione per essere divenuto legale rappresentante dell’Oasi Club solo nel 2000.

In estrema sintesi, l’ordinanza ha osservato che il reato di lottizzazione abusiva, materiale e negoziale, come ravvisata nel caso in esame, ha natura permanente e la permanenza si protrae finchè dura l’attività negoziale di assegnazione di singoli lotti o edificatoria relativa alla realizzazione di manufatti.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l’attività edificatoria si è protratta fino al novembre 2007, epoca in cui era ancora in corso la realizzazione di consistenti manufatti riguardanti singole piazzole, e quella negoziale fino al 2 gennaio 2008, data in cui sono stati stipulati i contratti di assegnazione delle piazzole con uso proprio del soprassuolo.

Sulla base di tali rilievi l’ordinanza ha affermato che il reato non poteva ritenersi prescritto con la conseguente legittimità dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. e la suscettibilità di confisca delle aree nel corso del relativo procedimento, senza che fosse configurabile alcuna violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M. e degli altri ricorrenti generalizzati in epigrafe, qualificatisi terzi interessati.

Con i primi due mezzi di annullamento i ricorrenti ripropongono i motivi esposti dinanzi al Tribunale del riesame avverso il provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P..

Nella sostanza, si reiterano le argomentazioni con le quali era stato dedotto che l’attività edificatoria e quella negoziale si erano esaurite nel 1986, con la conseguente prescrizione dell’eventuale reato e la preclusione della possibilità di emettere un provvedimento di confisca.

Nel prosieguo dei motivi di gravame si riportano i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia Europea con le decisioni in data 30.8.2007 e 20.1.2009 – Sud Fondi c. Italia -, ormai recepiti dalla giurisprudenza italiana, e, cioè, l’affermazione della natura di sanzione penale della confisca e la conseguente applicabilità della stessa solo a seguito dell’accertamento dell’esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; accertamento che risulterebbe precluso dalla intervenuta prescrizione del reato prima dell’esercizio dell’azione penale.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si deduce la inefficacia della misura per violazione dell’art. 324 c.p.p..

Si deduce che il difensore del M. aveva depositata istanza di riesame il 27 gennaio 2011.

Successivamente venivano depositate, il giorno 3 febbraio 2011, altre quaranta istanze di riesame da parte dei soci dell’Oasi Club.

Il Tribunale del riesame in data 3 febbraio 2011 aveva notificato avviso a mezzo fax di fissazione dell’udienza per il giorno 9 febbraio per il M., quale indagato, e solo per i sig. F.L., Fo.An., Ca.Si., Fi.Ma., G.A., Fu.Ge., B.N., C.E., I.R., D.C.K., quali terzi aventi causa.

Si deduce, poi, che gli atti del fascicolo trasmesso dal P.M. sono pervenuti al Tribunale del riesame in data 3 febbraio 2011 e che, con certezza, in data 4 febbraio era già stato depositato e trasmesso il fascicolo del P.M. relativamente ai terzi interessati Ca. + 39.

In data 15 febbraio 2011 veniva fissata dal Tribunale del riesame l’udienza per i ricorrenti L.V., + ALTRI OMESSI .

In data 21 febbraio 2011 era stata fissata una ulteriore udienza per i sig. Ch.Te., + ALTRI OMESSI . In tale udienza veniva regolarmente eccepita l’inefficacia della misura cautelare.

Si deduce, quindi, che, avendo la Procura della Repubblica inviato il fascicolo in data 3 febbraio 2011, il termine massimo per la decisione del riesame era perentoriamente il 13 febbraio 2011 per tutti i ricorrenti che avevano depositato l’atto di impugnazione il 3 febbraio 2011, per cui si chiede dichiararsi la inefficacia del provvedimento di sequestro impugnato.

Il ricorso non è fondato.

Secondo i consolidati principi di diritto, reiteratamente affermati da questa Suprema Corte, il reato di lottizzazione abusiva può assumere forma meramente negoziale, con il frazionamento del terreno finalizzato all’attività edificatoria, forma materiale mediante la realizzazione di opere che determinano la trasformazione urbanistica del territorio ovvero forma mista, allorchè siano poste in essere sia l’attività negoziale che quella edificatoria.

Nella lottizzazione mista l’attività negoziale può precedere o seguire quella edificatoria, come nell’ipotesi del successivo frazionamento di un complesso immobiliare già edificato (ad esempio alberghiero).

Altro consolidato principio di diritto riguarda la natura permanente del reato di lottizzazione abusiva, la cui consumazione sì protrae finchè vengono posti in essere atti di frazionamento o la attività edificatoria e nella lottizzazione mista l’ima o l’altra di tali condotte (cfr. sez. 3, 26.4.2007 n. 19732, Monacelli, RV 236570 con riferimento alla protrazione dell’attività per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole costruzioni; sez. 3, 23.11.1999 n. 3703, P.M. in proc. Scala e altro, RV 215056; sez. 3, 15.10.1997 n. 11436, RV 209396, che si riferiscono alla lottizzazione mista).

Orbene, l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato i citati principi di diritto, avendo affermato che la commissione del reato di lottizzazione abusiva, che nel caso in esame ha assunto forma mista, si è protratta fino al gennaio 2008, allorchè sono stati stipulati contratti di assegnazione delle piazzole e, in ogni caso, al novembre 2007 allorchè era ancora in corso l’attività edificatoria, con la conseguenza che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato.

Nè i citati dati fattuali, che necessariamente si fondano sulle prospettazioni della pubblica accusa, potevano formare oggetto di compiuto accertamento nel giudizio incidentale avente ad oggetto la misura cautelare e tanto meno possono essere contestati in sede di legittimità.

Neppure assume rilievo nel giudizio cautelare relativo alle misure reali l’accertamento della colpevolezza dell’indagato, nella specie il M., o degli acquirenti delle singole piazzole, rilevando solo la verifica dell’esistenza del fumus del reato oggetto di indagine.

Sono, pertanto, inconferenti, ai fini della decisione, le ampie argomentazioni dei ricorrenti relative ai principi di diritto affermati dalla CEDU o alla loro applicabilità nel caso in esame, essendo necessariamente riservato alla sede di merito l’accertamento della colpevolezza dell’attuale indagato e della eventuale buona fede degli assegnatali o acquirenti delle piazzole.

E, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo di gravame.

L’assunto dei ricorrenti secondo il quale si sarebbe verificata l’inefficacia del decreto di sequestro per inosservanza del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, ex art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, non riguarda il provvedimento che ha formato oggetto di impugnazione mediante il ricorso di cui si discute, in quanto tale ordinanza è stata emessa tempestivamente, nel termine prescritto dalla legge, secondo le stesse indicazioni contenute nel ricorso.

E’ evidente, perciò, che per quanto riguarda gli altri istanti per il riesame, nei confronti dei quali l’udienza è stata fissata successivamente, questi ultimi devono far valere il motivo di doglianza in sede di impugnazione del provvedimento emesso nei loro confronti; nè la Corte può prendere in esame censure che non riguardano il provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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