Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 2.02.2011 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di riesame proposta da M.S., indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 93, 94 e 95; artt. 323 e 479 c.p., avverso il decreto di sequestro preventivo di manufatti edilizi disposto dal GIP in data 21.01.2011.

Rilevava il Tribunale che, alla stregua degli atti d’indagine e della CT disposta dal PM, era sicuramente sussistente il fumus commissi delicti per l’illegittimo rilascio della concessione edilizia n. (OMISSIS) e della successiva variante, nonchè per l’esecuzione in difformità del progetto depositato dei pilastri interrati e dell’altezza del piano sottotetto; per la realizzazione di una rampa esterna di passaggio ai box del 4 piano interrato e, inoltre, per avere l’indagato iniziato i lavori prima del deposito del progetto in variante.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del fumus.

Il tribunale non aveva valutato gli elementi a lui favorevoli da cui risultava che le autorizzazioni rilasciate erano conformi agli strumenti urbanistici; che l’esecuzione dei lavori non presentava elementi di difformità; che la violazione di cui agli art. 93, 94 e 95 atteneva a una "variante non sostanziale"; che era stato regolarmente depositato il progetto relativo alla concessione n. (OMISSIS) che non poteva ritenersi illegittima; che la violazione di cui all’art. 323 cod. pen. riguardava il progetto in variante e non la concessione edilizia.

Sosteneva, inoltre, che:

– gli atti d’indagine erano stati compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti per le indagini preliminari;

– che la relazione del CT del PM non può rilevare in sede cautelare;

– che era illegittimo il sequestro eseguito dagli ufficiali di PG su delega del PM, non motivata;

– che il GIP aveva immotivatamente modificato l’imputazione ravvisando l’ipotesi criminosa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, lett. b).

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Va rilevato, quanto al fumus, che è congruamente motivata l’ordinanza impugnata che ha ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l’adozione della misura cautelare reale essendo emersi elementi per ritenere illegittimo il rilascio della concessione edilizia n. (OMISSIS) e della successiva variante; essendo state eseguite, in difformità del progetto depositato, modifiche della dimensione dei pilastri interrati e dell’altezza del piano sottotetto e realizzata una rampa esterna di passaggio ai box del 4 piano interrato e, inoltre, per essere stati iniziati i lavori prima del deposito del progetto in variante.

Ciò alla stregua degli accertamenti eseguiti dal CT del PM (rilevanti in sede cautelare come ogni conducente elemento offerto dalle parti alla vantazione del giudice) secondo cui i manufatti sono stati ampliati con aumenti di superficie e di volumetria, donde la palese inconsistenza delle deduzioni difensive del tutto sganciate dalle acquisizioni processuali.

Va, infine, rilevato che:

– generica è l’asserzione che atti d’indagine (non specificati) siano stati compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti per le indagini preliminari;

– nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le questioni relative all’avvenuta convalida, dato che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, che è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare (Sezione 3, n. 11671/2011 RV. 249919);

– in tema di riesame dei provvedimenti impositivi di misure cautelari, è consentito al giudice del riesame di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, atteso che tale modifica non incide sull’autonomo potere del pubblico ministero di esercizio dell’azione penale, che riguarda il fatto storico oggetto dell’imputazione (Sezione 6, n. 18219/2003 RV 225216).

Per il rigetto del ricorso, che non censura la ritenuta sussistenza del periculum in mora, grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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