T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 29-12-2011, n. 3372

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente ha proposto il presente gravame per i dedotti motivi di legittimità;

Rilevato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la Fondazione resistente, con determinazione dell’11 ottobre 2011, ha revocato il bando di gara oggetto della presente impugnazione, provvedendo ad indire nuovamente la procedura concorsuale in data 21 novembre 2011;

Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe;

Ritenuto che sussistano giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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