Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da R.C. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 2.8.2010, con il quale era stata respinta la richiesta di dissequestro di due manufatti.

Il Tribunale della libertà ha osservato che i manufatti di cui si tratta, costituiti da una struttura metallica a servizio di un chiosco bar e di un ripostiglio egualmente con struttura metallica, erano stati sequestrati nell’ambito delle indagini per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, ipotizzati a carico della R. per essere stati realizzati in zona sottoposta a vincolo ambientale senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Il provvedimento di sequestro era stato confermato dal Tribunale del riesame per essere stati ravvisati sia il fumus dei reati oggetto di indagine che il periculum in mora, essendo stato osservato, in particolare, che in base alle autorizzazioni ottenute dalla R. l’ulteriore area, oltre quella occupata dal chiosco, doveva essere utilizzata solo per il posizionamento di tavoli e sedie e che i manufatti realizzati non avevano natura precaria.

L’ordinanza, in sintesi, ha osservato che nessun elemento nuovo è stato addotto dall’appellante, risultando che la stessa aveva trasformato un’autorizzazione all’occupazione temporanea in permanente mediante la realizzazione di manufatti non qualificabili come precari.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore della R., che denuncia l’illegittimità del provvedimento di sequestro; l’inesistenza di una condotta illecita.

Nella sostanza si deduce che dalla documentazione prodotta dinanzi Tribunale della libertà, di cui si allega copia, si evince che non è stato commesso alcun reato e che nessun sequestro poteva, pertanto, essere eseguito.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I provvedimenti in materia di misure cautelari reali sono impugnabili solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p., comma 1, mentre con il ricorso si chiede un giudizio di merito in ordine alla documentazione già valutata dal Tribunale del riesame prima e della libertà dopo; giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità.

In ogni caso, i reati di cui alla contestazione hanno ad oggetto la realizzazione di manufatti per i quali occorreva il permesso di costruire e l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, mentre i provvedimenti autorizzatoli prodotti dalla ricorrente non hanno tale natura e non si riferiscono specificamente ai manufatti sottoposti a sequestro.

Come rilevato nell’ordinanza l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico si riferisce solo al chiosco, mentre l’ulteriore autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo si riferisce al posizionamento di tavoli e sedie dal 15 giugno a 30 settembre 2001 e non autorizzava la realizzazione di opere che per le loro caratteristiche richiedevano il rilascio del permesso di costruire e della autorizzazione dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo paesaggistico.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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