Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43473 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.M.G. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, a lui ascritto perchè, quale titolare della ditta DE MASI Costruzioni di D.M.G., ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo luglio 2001 – aprile 2002.

La sentenza ha rilevato la assoluta genericità dei motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto l’assoluzione dal reato continuato ascrittogli e, in subordine, la riduzione della pena inflitta. La Corte territoriale ha inoltre affermato che nessuna delle violazioni ascritte all’imputato – la prima delle quali era stata commessa il (OMISSIS), termine per il versamento delle ritenute relative al mese di luglio – risultava prescritta alla data della pronuncia, essendo rimasto sospeso il decorso del termine di prescrizione dal 20.7.2007 al 14.3.2008 e dal 17.10.2008 al 17.4.2009 per rinvii del dibattimento disposti su istanza di parte, cui dovevano aggiungersi tre mesi L. n. 638 del 1983, ex art. 2, comma 1 quater, per il complessivo periodo di poco meno di diciassette mesi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione di legge, deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto della possibile applicazione dell’art. 129 c.p.p., con particolare riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato. Si deduce inoltre carenza di valutazione in ordine alla congruità della pena inflitta ed alla possibilità di concedere all’imputato le attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha esattamente indicato i periodi di sospensione del decorso della prescrizione per la causale indicata in narrativa, che risultano complessivamente di anni uno, mesi uno e giorni ventisei, cui vanno aggiunti tre mesi di sospensione ex lege, con la conseguenza che alla data della pronuncia della Corte territoriale non si era verificata la prescrizione neppure della prima delle violazioni ascritte all’imputato (prescrizione al 12.7.2010).

Peraltro, il ricorso è assolutamente generico anche con riferimento alla doglianza relativa alla pena, non venendo indicate le specifiche circostanze di cui si lamenta la mancata valutazione da parte del giudice di merito che avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche ed una diversa dosimetria delle sanzioni inflitte.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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