Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2012, n. 9347 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.7.01 G.C. conveniva in giudizio la Kabelsystem s.r.l. chiedendo accertarsi, quale dirigente, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato – in luogo del rapporto di collaborazione professionale indicato nella scrittura privata sottoscritta dalle stesse – dal marzo 1999 al marzo 2001 nonchè l’illegittimità del licenziamento subito. Chiedeva, quindi, la condanna dell’azienda al pagamento di una serie di voci retributive (indennità sostitutiva del preavviso, indennità supplementare ex art. 19 CCNL dirigenti industriali per 22 mesi, ferie non godute, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici, contributi e T.F.R., tutte le indennità nella misura del 2% per i fatturati realizzati nonchè per quelli da realizzare nei dodici mesi successivi allo scioglimento del rapporto), nonchè le retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio e marzo 2001.

Lamentava, altresì, il danno all’immagine professionale e quello da stress psicofisico, procuratigli, a suo dire, dal comportamento dell’azienda – con conseguente richiesta risarcitoria.

Si costituiva l’azienda resistendo a tutte le pretese avanzate dal G.. Il Giudice di primo grado ordinava in via d’urgenza alla società convenuta il pagamento di alcune voci retributive e con la sentenza del 17.6.03/15.9.03 riconosceva al G. altre voci ossia, segnatamente, il 2% sui fatturati, il compenso per febbraio e marzo 2001, le differenze per rimborsi chilometrici ed i rimborsi a pie di lista, oltre accessori, respingendo nel resto il ricorso per aver escluso la sussistenza del vincolo della subordinazione.

Con atto depositato in data 15.9.04 il G. proponeva appello avverso detta sentenza, chiedendone l’integrale riforma con accoglimento di tutte le domande già svolte. Si costituiva l’azienda appellata resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza relativamente al capo inerente il 2% sul fatturato ed i rimborsi chilometrici.

Con sentenza non definitiva in data 11.2/3.7.08, la Corte d’Appello di Roma, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario Liquidatore Giudiziale della società KABELSYSTEM S.R.L. in concordato preventivo, che non si costituita, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e la qualità del G. di dirigente industriale, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l’esame delle restanti domande, e segnatamente l’acquisizione del CCNL per dirigenti industriali.

Avverso la pronuncia non definitiva la società Kabelsystem unitamente al suo commissario liquidatore proponeva ricorso per cassazione e, instauratosi il contraddittorio, la Corte di legittimità, con sentenza n. 17455/2009 cassava la sentenza non definitiva impugnata, rinviando anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 17.8.09 il G. riassumeva il giudizio, reiterando le proprie richieste.

Si costituivano la Kabelsystem S.R.L. in concordato preventivo ed il Commissario Liquidatore Giudiziale chiedendo il rigetto del gravame.

La Kabelsystem S.R.L. proponeva anche appello incidentale.

Con sentenza del 13 gennaio – 31 marzo 2010 l’adita Corte rigettava entrambi gli appelli, osservando che, sulla base degli elementi probatori acquisiti, non era stata raggiunta la prova certa e tranquillante della natura subordinata dal rapporto controverso, e che analogamente andava affermato quanto alle due voci economiche oggetto dell’appello incidentale (percentuale sul fatturato e rimborsi chilometrici).

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G.C. con tre motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono con unico controricorso la Kabelsystern S.R.L. in concordato preventivo ed il Commissario Giudiziale Liquidatore della Kabelsystem s.r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso G.C., denunciando violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che la sentenza rescindente – avendo basato l’annullamento sul rilievo che i criteri adottati nella sentenza annullata, ai fini della determinazione della natura del rapporto lavorativo in oggetto, anche complessivamente valutati, non potevano sufficientemente supportare la qualificazione del rapporto – comportasse l’effetto di precludere in assoluto al giudice di rinvio una nuova valutazione degli elementi considerati dalla sentenza annullata (con difetto di motivazione) come decisivi ai fini della qualificazione del rapporto. La Corte territoriale, pertanto -soggiunge il ricorrente, coerentemente con tale erronea premessa avrebbe, altrettanto erroneamente, basato la statuizione, in ordine alla ritenuta natura non subordinata del rapporto, esclusivamente sugli "altri elementi offerti dal ricorrente a sostegno della propria tesi".

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2094 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che il Giudice a quo avrebbe violato il criterio generale ed astratto di individuazione del tipo di lavoro subordinato, di cui al richiamato articolo, in quanto non si sarebbe attenuto ad altro principio di diritto (ex plurimis, Cass. 17 aprile 2009, n. 9256), secondo cui – quando, come nel caso in esame- (e come è di solito nei rapporti aventi ad oggetto attività intellettuali, o comunque prestazioni difficilmente assoggettabili ad ordini o direttive di comportamento secondo il modello classico del lavoro dipendente), tale criterio viene applicato sul terreno degli elementi c.d. sussidiari o complementari della subordinazione – la relativa valutazione da parte del giudice del merito deve essere necessariamente complessiva, cioè abbracciare congiuntamente e comparativamente tutti gli elementi sussidiar emergenti dalla risultanze processuali, e non può essere invece atomistica, cioè limitata a singoli elementi di per sè soli considerati.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando violazione (sotto altro profilo) dell’art. 2094 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione illogica, e comunque insufficiente, (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte del merito – nel prendere in considerazione l’elemento della (pacifica) disponibilità continuativa da parte del ricorrente presso la sede della Società in (OMISSIS), oltre che di un ufficio attrezzato, di una segretaria facente parte del personale dipendente della Società stessa – abbia valutato tale elemento, considerandolo non indicativo della subordinazione, sotto i profili dell’essere (il G.) a disposizione dell’azienda a seconda delle variabili esigenze di quest’ultima" e della non necessità di una "organizzazione imprenditoriale" in capo al lavoratore autonomo che fornisce "prestazioni di carattere intellettuale";’ e ciò, pur non essendo, questi, i profili sotto i quali l’elemento in questione era stato dedotto dal ricorrente, essendo, invece, rilevante quello dell’inserimento nella organizzazione imprenditoriale della Società.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento. Va preliminarmente puntualizzato che la sentenza di annullamento n. 17455/2009, ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la società ed il G., qualificato di "collaborazione professionale" nella scrittura privata sottoscritta tra le parti, valorizzando elementi non decisivi per la qualificazione del rapporto, quali la comunicazione inviata a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori recante la qualifica di responsabile di un settore dell’azienda, a capo della direzione commerciale; la quotidiana presenza in azienda; la sottoscrizione della corrispondenza per conto dell’azienda; l’invio periodico ai vertici della società di relazioni sull’attività; la percezione di un compenso fisso mensile e il rimborso delle spese; il rilascio di fatture per le somme mensili ricevute e la percentuale sugli affari.

A tale conclusione la Corte di legittimità è pervenuta richiamando il principio secondo cui, in tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell’atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla; con l’aggiunta che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.

Orbene – osserva il Collegio, il Giudice del rinvio ha argomentato la propria decisione – contrariamente all’assunto del ricorrente – nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e dei principi sopra esposti adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione la sentenza di legittimità travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede d’appello, lasciando il giudice di rinvio libero di riesaminare "ex novo" tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazione di sorta (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 9095/1997).

Ciò, infatti, risulta con tutta chiarezza dall’iter argomentativo presente nella impugnata decisione, caratterizzato da una attenta analisi delle allegazioni di parte attrice e della copiosa documentazione prodotta a sostegno, nonchè della stessa circostanza, espressamente richiamata nel ricorso in esame, circa la messa a disposizione del G., da parte dell’azienda, di una segretaria personale (dipendente) e di un ufficio.

Ma risulta anche e soprattutto dal risultato dell’indagine operata, alle cui conclusioni si è pervenuti, altresì, attraverso una valutazione delle "complessive risultanze processuali" – ivi compresa, quindi, la circostanza riguardante la segretaria e l’ufficio, che non ha consentito di ritenere raggiunta "la prova certa e tranquillante, a carico dell’odierno appellante ex art. 2697 c.c., della natura subordinata del rapporto azionato in causa; tenuto anche conto della irrilevanza ed inconcludenza ai fini del decidere delle richieste prove testimoniali", stante la genericità ed apoditticità dei relativi capitoli, in ogni caso inidonee ad aggiungere al quadro conoscitivo e valutativo già acquisito ulteriori e significativi argomenti. Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte – Kabelsystem s.r.l. in concordato preventivo e Commissario Giudiziale Liquidatore della Kabelsystem s.r.l.-, delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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