Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vallo della Lucania ha affermato la colpevolezza di C.D. in ordine al reato di cui all’art. 720 c.p., a lui ascritto per avere preso parte ad un gioco d’azzardo, utilizzando un apparecchio del tipo videopoker in un pubblico esercizio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 141 disp. att. c.p.p., comma 3, e 162 bis c.p..

Si osserva che nei confronti del C. era stato emesso un primo decreto penale di condanna avverso il quale veniva proposta opposizione, con la quale se ne denunciava la nullità per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 460 c.p.p..

A seguito di tale opposizione il G.I.P. fissava l’udienza in camera di consiglio nella quale revocava il decreto penale e subito dopo provvedeva all’emissione di un nuovo decreto per lo stesso fatto, avverso il quale veniva proposta nuovamente opposizione.

L’opponente eccepiva la nullità del nuovo decreto penale per non essere stati previamente rimessi gli atti al P.M. e consentito all’Ufficio della pubblica accusa di pronunciarsi sull’opportunità di procedere con rinvio a giudizio di fatto. Sulla opposizione, invece, veniva emesso decreto di giudizio immediato. Si denuncia, quindi, la violazione del diritto di difesa dell’imputato per essergli stata preclusa la facoltà di poter accedere a riti alternativi e/o di essere ammesso all’oblazione ex art. 162 bis c.p..

Si censura anche il provvedimento del giudice che ha respinto la richiesta di oblazione ritenendola tardiva.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 157 e 160 c.p., deducendo che la prescrizione del reato si è verificata prima della pronuncia impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso di nullità del decreto penale per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 460 c.p.p. non viene meno la richiesta del P.M. relativa al procedimento speciale, sicchè correttamente il G.I.P. ha provveduto direttamente alla emissione di un nuovo decreto senza dover interpellare la pubblica accusa.

Inoltre, l’imputato, nel proporre opposizione avverso il nuovo decreto penale, avrebbe dovuto chiedere di poter definire il contesto mediante ammissione all’oblazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 3, e art. 557 c.p.p., comma 2, nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato non può formulare richiesta di riti alternativi, nè presentare domanda di oblazione, sicchè se non ha richiesto di essere ammesso all’oblazione con l’atto di opposizione decade da tale facoltà.

Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha respinto la richiesta di ammissione all’oblazione formulata dall’imputato per la prima volta nel dibattimento (cfr. sez. 3, 8.3.2006 n. 12939, Managò, RV 233932).

Anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia la prescrizione del reato prima della pronuncia di merito è manifestamente infondato.

Trattandosi di fatto commesso il (OMISSIS), trovano applicazione i termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p. e quelli di durata delle interruzioni di cui all’art. 160 c.p., come sostituiti dalla L. n. 251 del 2005, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione del reato è di anni cinque.

A detto termine, peraltro, vanno aggiunte le sospensioni per rinvii del dibattimento su richiesta di parte, per il complessivo periodo di mesi sette e giorni diciassette, con la conseguenza che la prescrizione tuttora non si è verificata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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