Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 6998 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti venivano assunti all’esito di procedura concorsuale, indetta dalla USL 49 di Amalfi, con qualifica di agente tecnico e con mansioni di autistabarelliere ed inquadrati al III livello retributivo.

Con deliberazioni n.222/1992 e n. 325/1992, l’Amministratore straordinario dell’ente ne disponeva l’inquadramento nel V livello retributivo, corrispondente, in base alla declaratoria di cui al D.P.R. n. 384/1990, al profilo professionale operatore tecnico – autista di ambulanze.

A seguito di rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei conti, l’amministratore straordinario provvedeva alla revoca del superiore inquadramento.

Avverso tale provvedimento ricorrevano gli interessati.

Il T.a.r. respingeva il ricorso, condividendo i rilievi cui si era attenuto l’amministratore straordinario, consistenti nella carenza, nella pianta organica dell’ente, di posti di operatore tecnicoautista di ambulanza e nell’inapplicabilità dei benefici contrattuali di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 al profilo di agente tecnico per il quale i ricorrenti erano stati assunti.

Proponevano appello gli interessati per violazione della L.R. 6.1.1983, n. 6, dell’art. 40 D.P.R. 28.11.1990 n. 384, della circolare n. 56 del 5.5.1983 e per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici. Il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso le risultanze documentali dalle quali emergeva che le mansioni svolte dai ricorrenti erano di autista di ambulanza, figura professionale che la legge regionale n. 6/83 aveva imposto per la conduzione di autoambulanze e previsto, quale dotazione organica complessiva delle UU.SS.LL. della Campania, in n. 979 posti. A tale figura professionale l’art. 40 del D.P.R. n. 384/1990, di riordino delle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi, aveva riconosciuto l’inquadramento nel V livello retributivo, che quindi andava applicato ai ricorrenti.

Si costituiva in resistenza la Gestione liquidatoria dell’Unità Sanitaria Locale, nel frattempo subentrata nei rapporti della USL, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza del 25 ottobre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

I ricorrenti sono stati assunti nel 1991 con la qualifica di agente tecnico per lo svolgimento delle mansioni di autistabarelliere, profilo professionale ascritto al III livello retributivo.

L’indizione del bando concorsuale e l’assunzione dei ricorrenti è avvenuta secondo la definizione dei profili professionali del personale delle unità sanitarie locali di cui al D.P.R. 7.9.1984 n. 821, che all’art. 53 ascrive alla qualifica di agente tecnico il personale addetto alla conduzione di veicoli.

L’art. 40 del D.P.R. 28.11.1990, n. 384, nel procedere al riordino dei livelli retributivi in relazione ai profili professionali rivestiti dal personale del comparto del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° dicembre 1990, prevede che al profilo professionale di agente tecnico sia ascritto il III livello retributivo, in luogo del precedente II, ed all’operatore tecnico, tra cui autista di autoambulanza, il V livello retributivo, in luogo del precedente IV.

Se è vero che alla disposizione è stata riconosciuta la finalità di semplificare e riordinare l’articolazione delle qualifiche preesistenti, dovendosi operare una corrispondenza tra le mansioni proprie delle vecchie qualifiche possedute e le mansioni dei nuovi livelli funzionali, avuto riguardo alle mansioni da svolgere in base alla procedura selettiva avviata per il reclutamento del personale (cfr. Cons. St. Sez. V, 6.9.2007, n. 4676), occorre tuttavia riconoscere che, nella specie, la USL ha inteso assumere personale con il profilo di agente tecnico addetto alla conduzione di autoveicoli, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 821 del 1984, con le mansioni di autista – barelliere e non di autista di ambulanza.

Occorre, a riguardo, considerare che l’interpretazione fornita nella circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica 28 marzo 1991, prot. n. 73343 6.2.31 al profilo di operatore tecnico riguarda esclusivamente le mansioni "di autisti addetti in modo esclusivo e continuativo alla guida di autoambulanze", non corrispondenti, quindi, a quelle di conducente di veicoli e di barelliere.

La circostanza che l’art. 5 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 6, in base al quale era stata bandita la selezione concorsuale per l’assunzione di agenti tecnici autisti – barellieri, prevedesse mansioni promiscue di conducente e di barelliere non fa che confermare la tesi della diversità tra il profilo attribuito agli istanti e quello di autista addetto in modo esclusivo e continuativo alla guida di autoambulanze accolta dal T.a.r. e che il Collegio condivide. Si spiegano, pertanto, le ragioni per cui già al momento dell’indizione del concorso (delibera n. 442 del 29.10.1990) ed a quello successivo dell’assunzione (deliberazione n. 237 del 29.5.1991), vigente l’art. 40, ai vincitori fu attribuito il profilo di agente tecnico e non di operatore tecnico – autista di ambulanza.

Né alcun rilievo può essere attribuito, ai fini del conferimento di una superiore qualifica, che di norma deve avvenire tramite concorso pubblico, allo svolgimento di fatto delle mansioni di autista di ambulanza, come attestato da diverse certificazioni depositate in atti, in carenza di una vacanza del posto corrispondente in pianta organica. Invero, in base a consolidati principi (Cons. Stato Sez. III, 01082011, n. 4548; Sez. V, 28062011, n. 3876; Sez. IV, 9.7.2010, n. 4465), il riconoscimento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è condizionato alla vacanza del posto in pianta organica cui si riferiscono le funzioni svolte oltre che dalla presenza di un formale previo atto di incarico, condizioni entrambe insussistenti.

La non corrispondenza, pertanto, tra le mansioni di autista di ambulanza, per le quali era già previsto alla data del bando il profilo di operatore tecnico, e quelle di autista – barelliere, per le quali è stata bandita la procedura concorsuale e sono stati assunti gli agenti tecnici, nonché l’ulteriore motivo, assunto correttamente dal Collegio dei revisori dei conti e non contestato, di mancanza, nella dotazione organica dell’ente, di vacanza in posti del profilo professionale di operatore tecnico – autista di ambulanza, comportano la reiezione dell’appello.

La peculiarità della questione induce, tuttavia, il Collegio a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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