Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43469

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.A. in ordine ai reati: a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 e comma 2, lett. a); b) di cui all’art. 648 c.p., a lui ascritti per avere detenuto per la vendita CD e DVD contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, abusivamente duplicate e prive del contrassegno SIAE. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva contestato la sussistenza del reato di ricettazione, sostenendo che il B. poteva aver proceduto direttamente all’abusiva duplicazione, ma ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme incriminatrici.

In sintesi, si deduce che la sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia Europea ha affermato che il contrassegno SIAE costituisce una regola tecnica che doveva essere notificata alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 83/189/CE, pena la inopponibilità della stessa nei confronti dei privati.

Nel caso in esame non risultando che la citata regola tecnica sia stata notificata alla Commissione Europea l’imputato doveva essere assolto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter con la formula perchè il fatto non sussiste e conseguentemente andava assolto anche dal delitto di ricettazione, essendo venuta meno la natura illecita del fatto che ne costituisce il presupposto. Il ricorso non è fondato.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che "In tema di diritto d’autore la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche" nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque a essere vietata penalmente qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno" (sez. 3, 24.6.2008 n. 34555, Cissoko, RV 240753 ed altre).

Orbene, all’imputato è stata contestata anche la detenzione per la vendita di supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore oggetto di abusiva duplicazione, fatto che ha continuato a costituire reato anche dopo la citata sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia Europea.

Peraltro, la abusiva duplicazione di opere tutelate dal diritto d’autore contenute nei supporti magnetici ha formato oggetto di puntuale accertamento nella sentenza di primo grado (il teste escusso ha affermato di avere provveduto all’esame a campione del materiale sequestrato), la cui motivazione, che non ha formato oggetto di specifica contestazione sul punto in sede di gravame, integra quella della sentenza di appello. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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