Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 6995 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di significazione, intimazione e diffida in data 20.10.2010, l’Associazione Volontari per la Protezione Animali intimava al Sindaco del Comune di Vieste di avviare il procedimento di annullamento in autotutela dell’atto con cui, a suo dire in violazione dell’art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010, aveva disposto il trasferimento di tre cani randagi fuori regione, in un canile sito nel Comune di Acerra, in Campania.

Stante l’inerzia dell’amministrazione, l’associazione ricorreva al T.a.r. per la Puglia per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato.

Il T.a.r.dichiarava il ricorso inammissibile per insussistenza dell’obbligo per la p.a. di pronunciarsi su istanza volta ad ottenere un procedimento di autotutela nonché infondato per essere l’invocata disposizione regionale entrata in vigore successivamente all’espletamento di gara ed alla sottoscrizione del contratto con il canile vincitore dell’appalto del servizio, oltre che per l’inapplicabilità della disposizione – riguardante i trasferimenti in canili sanitari ed in canili rifugio – alla fattispecie, concernente un trasferimento in canile privato.

L’associazione ha proposto appello, assumendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, non venendo in rilievo il riesame della procedura di gara espletata; la sussistenza dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza; la violazione della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4, emanata a tutela dei cani contro i maltrattamenti, applicabile al trasferimento in quanto disposto, nell’agosto 2010, successivamente alla sua entrata in vigore, concernendo la fattispecie un trasferimento di cani detenuti in canile sanitario.

Si è costituito il Comune di Vieste per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Invero, nessuna violazione dell’articolo 112 c.p.c. è riscontrabile nella sentenza impugnata, dal momento che il T.a.r. non ha minimamente interpretato né l’istanza né il ricorso come volti ad introdurre un riesame della procedura di gara espletata, ma li ha correttamente intesi come diretti ad ottenere l’annullamento in via di autotutela (come del resto risulta dal tenore della stessa istanza) della decisione di trasferire i cani nel canile della vincitrice dell’appalto del servizio.

Su questi presupposti, correttamente il primo giudice ha giudicato il ricorso inammissibile sulla base di consolidati principi per cui il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento silenzioso tenuto violi l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza del privato, titolare di una posizione qualificata che ne legittimi l’istanza, mentre le istanze dei privati volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte della p.a. hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell’istanza. Pertanto, non sussisteva alcun obbligo per l’amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento della determinazione al trasferimento dei cani, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l’istituto del silenziorifiuto (Cons. Stato Sez. VI, 11022011, n. 919,Cons. Stato Sez. VI, 06072010, n. 4308).

Anche la statuizione di infondatezza, nel merito, della pretesa dell’associazione deve comunque essere confermata, dal momento che l’art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010 è chiaro nello stabilire il divieto di conferire animali nelle sole strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 1995, ossia in canili sanitari o canili rifugio, posti fuori regione e fuori del comprensorio della ASL competente, mentre simile divieto non è stabilito per i trasferimenti in canili privati, quale è quello che si è aggiudicato la gara per la custodia dei cani randagi, ciò indipendentemente dal tipo di canile di provenienza (sanitario o privato).

Il rigetto dell’appello comporta, per il principio di soccombenza, la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Vieste delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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