Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43466 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Savona, all’esito di giudizio abbreviato, ha affermato la colpevolezza di P.M. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), a lui ascritto per avene detenuto illecitamente gr. 9,200 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina e gr. 0,800 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinate ad uso non personale.

Il giudice di merito ha concesso all’imputato le attenuanti genetiche e ritenuto sussistente l’ipotesi di minore gravità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, determinando la pena inflitta nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè mancanza ed erroneità della motivazione.

Si osserva che dalla sostanza stupefacente di cui è stato trovato in possesso l’imputato potevano ricavarsi circa settanta dosi medie e lo stesso giudice di merito non ha disconosciuto che il quantitativo di stupefacente non è affatto lieve, sicchè ha riconosciuto l’attenuante mediante il generico riferimento alle "modalità della condotta" ed al fatto che essa appare "piuttosto circoscritta".

Si deduce, quindi, in sintesi, che ai fini della concessione della diminuente si devono prendere in esame tutte le componenti previste dalla norma e che il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri indicati dal cit. D.P.R. art. 73, comma 5 preclude la possibilità di riconoscere l’attenuante. Il ricorso è fondato.

E’ stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte che "La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri." (sez. un. 21.6.2000 n. 17, Primavera e altri, RV 216668) Orbene, la sentenza impugnata da atto che dalla sostanza stupefacente del tipo eroina di cui era in possesso l’imputato potevano ricavarsi circa sessantanove dosi e, quindi, implicitamente della incompatibilità del dato quantitativo di detta sostanza stupefacente con l’attenuante del fatto di lieve entità.

Inoltre, il riconoscimento della attenuante risulta fondato su una motivazione assolutamente generica ("il fatto, peraltro, per le modalità della condotta appare piuttosto circoscritto"), del tutto inidonea ad elidere l’incidenza del predetto dato quantitativo e, comunque, a rendere esplicite le ragioni per le quali il fatto è stato ritenuto di lieve entità.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi che precedono sul punto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia al Tribunale di Savona per un nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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