Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Cagliari ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di furto aggravato. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari.

L’imputazione attiene alla sottrazione di un container in vetroresina.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si censura la motivazione della pronunzia di merito per ciò che attiene alla dimostrazione dell’altruità della cosa. La sentenza, si assume, da per scontato che il container in questione fosse di proprietà della società Sardegna Barite e che esso fosse stato assegnato ad un creditore della stessa società, a seguito di avvio di procedura esecutiva. Nessuna obiettiva dimostrazione viene tuttavia fornita in ordine a tali assunti; ed il vizio motivazionale appare tanto più grave perchè la questione della prova delle circostanze in questione era stata dedotta tanto nel primo giudizio di merito che in quello di appello. Oggetto di censura è pure l’enunciazione, contenuta nella pronunzia di merito, secondo cui l’imputato non avrebbe fornito la prova del vantato diritto di proprietà sul bene. Tale proposizione si risolve in una inversione dell’onere della prova dell’alienità della cosa che spetta l’accusa.

2.2 Il secondo motivo di ricorso riguarda la prova del dolo. La pronunzia, infatti, ha incongruamente omesso di attribuire rilievo probatorio alla circostanza che l’imputato, mentre si eseguiva un intervento di polizia concernente il container, si attribuì la proprietà del bene. Tale assodata circostanza avrebbe dovuto quantomeno indurre il dubbio sulla consapevolezza della allenita della cosa e quindi sul dolo. La Corte d’appello si lascia andare ad alcune considerazioni in ordine a diverse circostanze concernenti la sorte del bene e la natura dell’attività svolta dall’imputato, senza che al riguardo vi sia l’indicazione delle fonti di prova.

2.3 L’ultimo motivo di ricorso riguarda l’argomentazione con la quale è stata esclusa la configurabilità dei reati agli artt. 388 o 392 cod. pen., in luogo di quello di furto. Le enunciazioni al riguardo proposte dal giudice di merito sono completamente apodittiche e prive di alcun obiettivo sostegno.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La pronunzia impugnata ripercorre sinteticamente l’iter probatorio che ha condotto all’affermazione di responsabilità, evidenziando che decisivi elementi di prova sono stati desunti da due dichiarazioni testimoniali precise e circostanziate. Da tali deposizioni emerge che il container in questione costituiva un bene di proprietà della Sardegna Barite, società per la quale i detti testi avevano effettuato, con i mezzi meccanici di loro proprietà, lavori di sbancamento in una miniera di bario. La Società committente non aveva provveduto a pagare il corrispettivo, sicchè a seguito di iniziativa esecutiva da parte di uno dei creditori, il ridetto container, insieme ad altri beni, era stato pignorato con apposizione del relativo vincolo da parte dell’ufficiale giudiziario. Il bene è stato sottratto mentre si trovava custodito nel cantiere della miniera. A seguito di segnalazione dei detti creditori, personale dei Carabinieri, riconosciuto il bene, lo sottoponeva a sequestro. In quel mentre sopraggiungeva l’imputato che dichiarava di aver portato personalmente il container nel luogo in cui era stato rinvenuto, essendone proprietario; ed a sostegno di tale tesi produceva alcuni documenti. Ritiene il giudice d’appello che tale documentazione mostri semplicemente l’esistenza di un contratto di noleggio di macchinari intercorso tra l’imputato e la società Barite nel novembre 2000 che, oltre ad essere datato e risalente nel tempo, nulla dice sull’appartenenza del container. Quanto al dolo, la pronunzia evidenzia che non è emerso alcun titolo che potesse, eventualmente anche per compensazione, giustificare il convincimento di essere proprietario del bene. Il ricorrente, per contro, era al corrente che l’oggetto era ormai inutilizzato, fermo da tempo, e che la società proprietaria non era più attiva. Egli ritenne, pertanto, di potersene impossessate senza preoccuparsi delle eventuali conseguenze, pur essendo consapevole che appartenesse ad altri. Nè rileva che egli non fosse informato del vincolo pignoratizio, in quanto era comunque consapevole di non poter vantare alcuna pretesa sul container.

Alla luce di tale complessiva ricostruzione della vicenda, la pronunzia perviene a ritenere che non siano configurabili i reati alternativamente prospettati dalla difesa, in quanto l’imputato non era in alcun modo legato alla procedura esecutiva instaurata ne è risultato che egli avesse qualche interesse societario con la società Barite. Manca pure il fine di un esercitare un preteso diritto in quanto l’imputato era consapevole che il container appartenesse ad altri e che egli non potesse vantare alcun titolo su tale bene.

Si è in presenza di argomentazione analitica, immune da vizi logico- giuridici e fondata su plurime quanto definite e significative acquisizioni probatorie. A fronte di tale compiuto apparato motivazione, il ricorrente tenta in larga misura di sollecitare impropriamente questa Corte Suprema alla riconsiderazione del merito.

Per il resto, il gravame non prospetta questione realmente problematiche a fronte della motivazione di cui si è dato conto. Ne discende che il ricorso è inammissibile.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *