T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-12-2011, n. 10351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato l’8 giugno 2006, depositato nei termini, la S. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti protempore, ha proposto il ricorso per il risarcimento dei danni patiti dalla stessa in ragione della partecipazione, e successiva aggiudicazione in proprio favore, alla licitazione privata per la fornitura (dapprima) di n. 8 (e successivamente di n. 16) idropulitrici autonome silenziose e relativi n. 10 kit di ricambio: aggiudicazione disposta con verbale rep. n. 771 del 27 novembre 2003 della Commissione nominata dal Direttore dell’8° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Roma presso il Ministero della Difesa, cui è seguita la stipula del contratto di fornitura n. 774 Rep. del 3 dicembre 2003, annullati successivamente con sentenza n. 3845/04 del T.A.R. Lazio – Roma, confermata dalla sentenza n. 1434/2005 del Consiglio di Stato.

A sostegno del gravame la Società ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell’Amministrazione per avere colpevolmente invitato la ricorrente a partecipare alla fase dell’aggiudicazione della licitazione privata.

2) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell’Amministrazione per aver colpevolmente aggiudicato la gara alla ricorrente.

3) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell’Amministrazione per aver colpevolmente raddoppiato il numero dei beni oggetto di fornitura successivamente alla avvenuta aggiudicazione in capo alla S. s.n.c.

La Società ricorrente conclude formulando domanda risarcitoria per responsabilità di tipo contrattuale in capo all’Amministrazione, ed in via subordinata domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione ex art. 1337 c.c., ed in via ancora più subordinata domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione.

Si è formalmente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Ai sensi dell’art. 50 c.p.a. ed art. 111 c.p.c. hanno dispiegato atti di intervento in giudizio, notificati in data 30 settembre 2011, rispettivamente la Soc. S. s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, e la Soc. S. s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, le quali hanno chiesto l’integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011, la causa è passata in decisione.

Il Collegio reputa opportuno, anche in considerazione della inottemperanza dell’Amministrazione resistente alla precedente ordinanza presidenziale istruttoria n. 525/2006, acquisire agli atti di causa la seguente documentazione:

a) originale del contratto n. 774 Rep., stipulato con la Società originaria ricorrente;

b) documentata relazione in ordine alle censure dedotte in ricorso ed alle richieste formulate dalla Società ricorrente e dalle Società intervenute nel giudizio.

Dell’esecuzione di siffatto adempimento può conferirsi l’incarico al Ministero della Difesa, in persona del Ministero protempore, assegnando, a tal fine, il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero della Difesa in persona del Ministro protempore, di depositare nella Segreteria della Sezione la documentazione specificata in premessa e nei termini ivi indicati.

Sospende ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Rinvia alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 per il prosieguo dell’esame nel merito della causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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