Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di D.C.G..

Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che il giudice, violando il patto, non ha disposto la sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto dell’accordo.

Il ricorso è fondato.

L’esame degli atti e segnatamente del documento recante la richiesta di patteggiamento sulla quale si è formato l’accordo consente di rilevare che effettivamente vi era espressa menzione della sospensione condizionale della pena. Il giudice, per contro, non solo non ha concesso il beneficio ma non ha espresso alcuna valutazione in proposito, così effettivamente violando l’accordo ed omettendo comunque di adottare una statuizione al riguardo.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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