T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-12-2011, n. 10358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel mese di marzo 1997, la società U.I. s.r.l. partecipata dai signori A.B., S.B. e A.P., concedeva in locazione alla società Gestioni H.V.P. s.r.l., partecipata da S.B. e dalla madre di questi, S.B., il complesso immobiliare H.V.P., sito in Siena.

Il canone della suddetta locazione veniva pattuito tra le parti nel 70% del margine operativo della Società conduttrice, con un minimo annuo di lire 500 milioni. Tuttavia, il canone non veniva mai corrisposto.

Con il trascorrere del tempo, la Società conduttrice e la Società locatrice assumevano diversi debiti per far fronte alle esigenze finanziarie correnti. Tutto ciò portava il C.F. S.p.a., maggior finanziatore della società U.I. s.r.l., a conferire mandato alla società S. S.p.a. per il recupero del proprio credito mediante esecuzione sugli immobili di proprietà della società finanziata concessi in locazione alla società Gestioni H.V.P. s.r.l..

Al fine di reperire un finanziamento a medio termine, venivano avviati e coltivati una serie di contatti e poste in essere attività (puntualmente descritte nel ricorso introduttivo del giudizio) finalizzati ad estinguere l’esposizione nei confronti del C.F. S.p.a. e scongiurare la vendita degli immobili nel frattempo messi all’asta.

In questo contesto, interveniva anche il ricorrente A.S., il quale prestava garanzia personale, si attivava per far ottenere alla Società debitrice la provvista necessaria per fare fronte al pagamento dei debiti e partecipava ad alcune operazioni finalizzate a raggiungere gli scopi sopra evidenziati risultando, all’esito, egli stesso creditore di S.B. per circa 3 milioni di euro, che il debitore si impegnava a restituire con un tasso di interessi annuo pari al 10%.

Il Brogi, però, presentava una denunciaquerela nei confronti di S. per estorsione e usura, e nel 2010 quest’ultimo riceveva comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 644 c.p..

A seguito di ciò, il Brogi presentava istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Di ciò il ricorrente veniva a conoscenza a seguito dell’espressione del nulla osta da parte del Prefetto di Siena in data 3 marzo 2011, che l’interessato impugnava dinanzi al TAR Toscana (RG n. 1196/2011), così come dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria contestava il silenzio rigetto formatosi a seguito di apposita istanza di accesso avanzata dallo S. (RG n. 1195/2011)

Con separata istanza in data 23 maggio 2011, lo S. chiedeva di accedere agli atti del procedimento relativo all’accesso del Brogi al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Tuttavia, con nota prot. n. 667/BQ62 datata 30 giugno 2011, inviata con racc. a/r il giorno 4 luglio 2011, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, respingeva l’istanza di accesso proposta da A.S..

Ritenendo erronea ed illegittima la determinazione assunta dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, lo S. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente si è costituitasi in giudizio solo formalmente per chiedere il rigetto del ricorso.

All’udienza del 1° dicembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Il ricorrente ha proposto una molteplicità di censure avverso il provvedimento di diniego contestato, deducendo i seguenti vizi: violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10, 22 ss., della legge n. 241/1990, del DPR n. 184/2006 e del DPR n. 455/1999; violazione degli artt. 97 e 98 Cost.; falsa applicazione della normativa regolamentare, illegittimità e/o disapplicazione della stessa; eccesso di potere, motivazione carente, inesistente e contraddittoria.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato: – di essere legittimato ad accedere agli atti richiesti e di avervi interesse in quanto coinvolto in un procedimento penale avviato e proseguito proprio sulla base di quanto rappresentato da Brogi Stefano; – non sussistono le condizioni e i presupposti fissata dalla normativa di riferimento contenuta nella legge n. 241/1990 e nel DPR n. 184/2006, per negare al ricorrente l’accesso agli atti richiesti; – pertanto, risulta illegittimo e va disapplicato il DPR n. 455/1999, richiamato dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, per negare allo S., con un provvedimento carente anche sotto il profilo motivazionale (non recante neanche indicazioni circa il termine e l’autorità cui ricorrere), l’accesso agli atti, sulla base di un inesistente e, comunque, illegittimo segreto d’ufficio; – contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, lo S. non è un terzo, ma è un soggetto direttamente coinvolto (insieme al Brogi) nel procedimento avviato a seguito della presentazione da parte del Brogi dell’istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, della quale, peraltro, allo S. non è stata data comunicazione ex art. 7 l.n. 241/1990, impedendogli di partecipare al relativo procedimento ai sensi dell’articolo 10 della citata legge.

Le censure tese a contestare il diniego di accesso e la pretesa dello S. ad accedere agli atti richiesti – le sole da valutare in considerazione dell’oggetto del giudizio e delle domande proposte dall’interessato – sono da considerare infondate alla luce delle considerazioni che seguono.

Con nota prot. n. 667/BQ62 datata 30 giugno 2011, inviata con racc. a/r il giorno 4 luglio 2011, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, ha respinto l’istanza di accesso proposta da A.S., con la seguente motivazione: "non può essere consentito l’accesso a soggetti terzi, ostandovi espressamente quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 455 del 16 agosto 1999".

Circa i limiti all’accesso agli atti amministrativi, l’art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce, tra l’altro, che "1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;…".

Il regolamento governativo di cui al comma 6 del citato articolo 24, contenuto nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all’articolo 10 (Disciplina dei casi di esclusione) stabilisce che "i casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.".

Infine, il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44), all’articolo 18, comma 2, ha stabilito che gli atti dei procedimenti concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura "sono coperti dal segreto d’ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati"., mentre al comma 4 è previsto che su richiesta dell’interessato, il Prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

Alla luce di tale disciplina richiamata il provvedimento impugnato – seppure corredato da motivazione sintetica – risulta corretto in quanto, ove l’Amministrazione interpellata neghi l’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1, l. n. 241 del 1990, invocando il segreto d’ufficio, è sufficiente che siano richiamate le disposizioni sulle quali il segreto si fonda, senza che occorrano ulteriori chiarimenti in ordine alla natura degli interessi tutelati o al pregiudizio che deriverebbe dall’accesso; elementi questi, valutati una volta per tutte emanando le disposizioni sul segreto (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 maggio 2009, n. 4541).

Infatti, il rapporto tra accesso, riservatezza dei terzi e segreto d’ufficio, è, di regola, stabilito in sede amministrativa in quanto l’Amministrazione può correttamente rigettare, in tutto o in parte, l’istanza ostensiva laddove ritenga gli atti coperti da segreto d’ufficio.

In linea generale, l’art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, esclude il diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.

Nel caso specifico, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44), ha stabilito che gli atti dei procedimenti concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sono coperti dal segreto d’ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

Tale disposizione appare in linea con quanto stabilito dal richiamato articolo 24 della legge n 241/1990 e, quindi, non si presta né ad essere considerata illegittima (non essendo stata, peraltro, formalmente impugnata dal ricorrente), né ad essere disapplicata (come richiesto dallo S.).

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che – in presenza di un segreto d’ufficio – l’Amministrazione può negare l’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, limitandosi a richiamare le disposizioni sulle quali il segreto si basa (cfr., Consiglio Stato, sez. VI, 5 giugno 1998, n. 936).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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