Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2012, n. 9337 Iscrizione a ruolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello nel giudizio introdotto da P.P. con l’impugnazione della cartella di pagamento, notificata il 28 settembre 2005, recante l’iscrizione a ruolo di una somma a seguito di una sentenza di merito, depositata il 9 giugno 1994 e non impugnata dal contribuente, resa nei confronti suoi e della coniuge V.S., deceduta alcuni mesi prima della pubblicazione di quella decisione, ha rigettato il gravame del contribuente.

La sentenza impugnata, richiamato in estrema sintesi l’appello e le controdeduzioni dell’amministrazione, ha così motivato: "la Commissione, nel respingere l’appello e confermare la sentenza già emanata, richiama ed intende integralmente trascritte le motivazioni che ne sono alla base della stessa, motivazioni che meglio non potrebbero chiarire del perchè del mancato accoglimento delle richieste avanzate dall’appellante".

Nei confronti della decisione P.P. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamenta che nella sentenza impugnata sia stata del tutto omessa, tra l’altro, la motivazione che ha portato al rigetto dell’appello; con il secondo motivo, si duole della contraddittorietà della motivazione; con il terzo, denuncia la nullità o l’inefficacia della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta, avvenuta nel 1997, ad oltre tre anni dalla morte della coniuge, nullità cui conseguirebbe la decadenza o prescrizione della pretesa dell’amministrazione; con il quarto, deduce la violazione del termine per la notifica della cartella; con il quinto motivo, lamenta la violazione dell’art. 2946 cod. civ..

Il primo motivo del ricorso è fondato, atteso che la sentenza impugnata è del tutto priva della esposizione dei motivi in diritto, esaurendosi nel richiamo a "le motivazioni alla base della sentenza di primo grado", perchè esse "meglio non potrebbero chiarire del perchè del mancato accoglimento delle richieste dell’appellata" (ex multis, Cass. n. 16581 del 2009).

La decisione è perciò nulla.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà rinnovare il giudizio, esplicitandone le motivazioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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