Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43640

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Sanremo ha assolto l’imputato La.Ma. dal reato di cui all’art. 589 c.p. perchè il fatto non sussiste. A seguito di appello proposto dalla parte civile, la prima pronunzia di merito è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova.

L’imputazione fa riferimento alla morte di Z.E. nel corso di una escursione subacquea. All’imputato, nella qualità di promotore e coordinatore dell’escursione, è stato mosso l’addebito di non avere pianificato le precauzioni di comune esperienza volte a garantire la sicurezza dei subacquei. Le operazioni, in particolare, avevano luogo con immersioni separate senza contatto tra i partecipanti e quindi senza possibilità di tempestivo soccorso. In tale situazione il La. non era in condizione di assistere lo Z. che, nel corso della risalita, veniva colpito da narcosi da azoto che ne determinava la morte per asfissia da annegamento.

2. Ricorre per cassazione la parte civile lamentando che la pronunzia di merito esclude l’esistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato, trascurando di valutare correttamente il contenuto indiziario del materiale probatorio.

Rileva in primo luogo l’interrogatorio dell’imputato stesso, che ha ammesso di aver formato delle schede per certificare le immersioni al fine del conseguimento di brevetti aggiuntivi. Un’indicazione in tal senso viene anche dal teste M.. Dunque, lo Z. voleva conseguire un brevetto ed a tal fine le sue immersioni dovevano essere certificate da un istruttore abilitato come l’imputato. In conclusione, la vittima riportava su apposita scheda le immersioni controfirmate dall’imputato. La scheda era stata appositamente creata dal La..

Ulteriori indizi significativi denotano la natura onerosa dell’immersione. La Corte trae argomento dalla circostanza che tutti gli altri partecipanti all’immersione hanno escluso di aver versato danaro, ma non spiega perchè ciò debba valere anche per lo Z.. Rilevano invece nell’ottica accusatola i dati riportati nelle agende della vittima: annotazioni relative ai versamenti in favore dei La.. Del resto la moglie dello Z. ha riferito che il coniuge provvedeva a versare all’imputato le somme dovute per ciascuna immersione. Pure sul carattere oneroso della prestazione vi è dunque convergenza di elementi indiziari.

La Corte di merito ha inoltre omesso di considerare la tipologia dell’immersione. L’imputato mente in ordine alla natura dell’attività svolta, giacchè da un documento prodotto dalla parte civile emerge che egli annoverava tra i siti oggetto di immersione proprio il relitto in prossimità del quale si verifico l’evento letale. Ne emerge che il centro dallo stesso gestito organizzava proprio immersioni a pagamento per visitare il relitto.

Ancora, la Corte d’appello ha trascurato che la vittima non aveva la necessaria esperienza per affrontare l’immersione se non assistito da altri. Indicazioni in tal senso emergono da due deposizioni testimoniali e particolarmente da quella del suocero dello Z..

Ciò nonostante la Corte d’appello perviene a ritenere incongruamente l’esistenza di una sufficiente esperienza.

Infine, il giudice di merito svaluta il significato della delibazione, da parte dell’imputato, della richiesta di partecipazione della vittima all’immersione. Fu l’Imputato che decise, nella veste di organizzatore, se il ridetto Z. potesse partecipare all’immersione.

Conclusivamente dalla congerie di indizi indicati dal ricorrente il La. dovrebbe essere individuato come organizzatore di una escursione che aveva finalità formative per il conseguimento di un brevetto e carattere oneroso.

3. Il ricorso è infondato. La pronunzia impugnata non ha ritenuto l’esistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato, così confermando la valutazione compiuta dal primo giudice. Essa esclude che fosse convenuta una prestazione retribuita e ritiene, invece, che si fosse in presenza di un’immersione costituente una attività ricreativa nel corso della quale avrebbero dovuto anche essere sperimentate le nuove torce subacquee di uno dei partecipanti. Le persone che originariamente avrebbero dovuto prendere parte all’immersione erano tutte di pari esperienza; mentre la partecipazione della vittima, inizialmente non prevista, ha avuto luogo nella forma di aggregazione al gruppo su sua richiesta. Tutti i partecipanti hanno parlato di una immersione fra amici; nè l’atto di appello specifica per quali concrete ragione tali testi siano inattendibili. Neppure assume concreto significato probatorio la sottoscrizione da parte dell’imputato delle schede relative alle immersioni, ivi comprese quelle di due giorni prima dell’evento, atteso che si tratta di certificazione a conforto del progredire dell’esperienza. Parimenti priva di concreto significato è la circostanza che l’imputato abbia valutato se l’immersione fosse alla portata dello Z., conosciuto come subacqueo appassionato ma prudente.

In conclusione certamente il ridetto Z. chiese al La. di potersi aggregare ad un gruppo che inizialmente non aveva previsto la sua partecipazione, sentendosi in grado di effettuare un’immersione nel cui ambito la presenza dell’imputato era motivo di rassicurazione rispetto alla propria personale esperienza, che era comunque sufficiente, tenendo conto delle immersioni effettuate in precedenza a quelle profondità. Peraltro è stato l’intero gruppo a realizzare l’effetto di rassicurazione, tanto è vero che egli non rimase accanto all’imputato ma lo precedette. Lo Z. scelse spontaneamente di aggregarsi ad una coppia di subacquei, senza attendere il La. che si immerse successivamente. Insomma, si era in presenza di quattro subacquei di grande esperienza e di uno, lo Z., di esperienza sufficiente. In ogni caso, la presa in carico, viste le modalità di discesa, avrebbe potuto far capo, piuttosto che al La., ai due sub ai quali lo Z. si era accompagnato nella discesa. Ma in realtà, con buona ragione, non vi fu alcuna presa in carico poichè lo Z. fu ritenuto idoneo a gestirsi da solo. La conclusione è, quindi, che non si concretò l’assunzione di alcuna posizione di garanzia.

L’argomentazione sopra sintetizza è basata su diverse e significative acquisizioni probatorie, è conforme ai principi e non può essere messa in discussione nella presente sede di legittimità.

Risulta di speciale persuasività la parte della motivazione in cui si descrivono i momenti cruciali dell’immersione, per escludere che vi fosse una relazione, collocabile all’interno di una posizione di garanzia, tra imputato e vittima. Lo Z., infatti, si immerse con subacquei diversi dal La. e tale dato viene correttamente riconosciuto come dirimente per ritenere l’inesistenza della discussa posizione di garanzia che, nell’ottica accusatoria, fondava l’imputazione colposa.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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