T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-12-2011, n. 10366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti espongono di essere stati assunti, ormai da molti anni, rispettivamente come formatori presso i corsi di formazione professionale gestiti da vari enti in regime di convenzione con la Regione Lazio (di cui alle Leggi n. 845/78 e L.R. n.14 del 1978) e destinati ai corsi ordinari con obblighi normativi, disciplinari e con carattere di continuità, in base a contratto a tempo indeterminato.

In seguito la Regione Lazio ha deliberato di assumere in proprio tutte le attività finanziarie inerenti i corsi professionali, disciplinando le modalità con Protocollo d’intesa del 2.6.1982, con la previsione del passaggio del personale a contratto a tempo indeterminato al Comune e il riconoscimento dello stato giuridico ed economico acquisito; il Comune, in adempimento di apposite delibere, si sarebbe così conformato al protocollo d’intesa richiedendo alla Regione la gestione diretta dei corsi con il passaggio di tutte le competenze.

Secondo i ricorrenti il rapporto di lavoro dovrebbe ascriversi a quello di pubblico impiego a tempo indeterminato, facendo parte gli stessi del personale dell’Amministrazione comunale con rapporto di dipendenza, sulla base dell’applicazione delle norme regolamentari che disciplinano i corsi di studio, corrispondono gli emolumenti al personale, trattengono i contributi sulle somme erogate come stipendio per versarli all’ente previdenziale, rilasciano ai fini tributari la certificazione delle somme erogate.

D’altra parte, sostiene parte ricorrente che la circostanza che il Comune rinnovi ogni anno per motivi finanziari la convenzione con la Regione non può far ritenere, come intenderebbe il Comune, che i ricorrenti non siano dipendenti; infatti, la convenzione servirebbe solo a regolare l’affidamento di compiti regionali al Comune e per convenzione i compiti svolti dai ricorrenti sarebbero da inquadrare ad un livello funzionale assimilabile rispettivamente al V livello nonché al VII livello di un pubblico dipendente di ente locale, sia per natura che per durata (nella specie, Istruttore Direttivo).

Denunciano, pertanto, la violazione e falsa applicazione della L.845/76 nonché la L.R. n. 14 del 1978; l’eccesso e lo sviamento di potere, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e concludono con la richiesta di accertamento della natura di pubblico impiego riguardo al rapporto di lavoro prestato dagli stessi, disponendo l’obbligo per il Comune di definire sia il profilo giuridico che quello economico e previdenziale, tenuto conto della quantità (orario) e della qualità delle prestazioni affidate, con rivalutazione ed interessi, come per legge.

In prossimità dell’udienza di discussione i ricorrenti hanno chiesto di disporre, in via istruttoria, al Comune l’esibizione di documentazione comprovante il rapporto dipendente sotto i profili retributivi e previdenziali.

Con ordinanza collegiale n. 1518/2010 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dall’Amministrazione con nota di deposito in data 24 gennaio 2011.

All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.

2.1. Il Collegio osserva che il thema decidendum è circoscritto alla richiesta di accertamento della natura di pubblico impiego riguardo al rapporto di lavoro prestato dai ricorrenti con l’obbligo per il Comune di definire sia il profilo giuridico che quello economico e previdenziale, tenuto conto della quantità (orario) e della qualità delle prestazioni affidate ai soggetti interessati.

La questione controversa, come meglio descritta in fatto, necessita di alcune considerazioni posto che le contestazioni di parte ricorrente, sia pure argomentate, non appaiono convincenti alla luce anche della documentazione depositata in atti.

Deve innanzitutto rilevarsi che i rapporti di lavoro dedotti in giudizio si configurano, per le loro caratteristiche, come rapporti di lavoro organizzati sulla base di progetti finanziati da Enti e disciplinati dal CCNL FP, derivando l’applicazione del detto contratto collettivo dal rapporto convenzionale con la Regione Lazio; infatti, la Regione è l’ente finanziatore di percorsi formativi avviati, gestiti e rendicontati dallo stesso Ente in conformità a procedure di monitoraggio e controllo dallo stesso stabilite. Tali poteri di vigilanza e controllo riconosciuti alla Regione escludono altresì che l’attività formativa sia imputabile solo fittiziamente agli Enti gestori convenzionati.

Da ciò si evince che non può trovare applicazione il CCNL Enti Locali, non configurandosi un rapporto di pubblico impiego.

Al riguardo, va osservato che l’affidamento dei corsi di formazione professionale di cui alla L.R. 6 aprile 1978, n. 14 ad un comune con contestuale assegnazione dei fondi per l’espletamento delle attività connesse, trasferisce a carico del comune ogni rapporto giuridico ed economico, ivi compresi quelli relativi ai docenti, ma detta funzione di Ente gestore attribuita al comune non può qualificare come "pubblico" il rapporto di lavoro svolto dai formatori in questione.

Si tratta, nella sostanza, di rapporti di collaborazione svolti professionalmente, nell’ambito di un regime di convenzione tra Enti, da soggetti operatori della formazione professionale, che sia pure inclusi nel ruolo dell’Ente gestore accreditato (Comune), che li organizza e coordina tra le varie sedi, tuttavia agisce come datore di lavoro privato, alla stessa stregua degli altri Enti di formazione pubblici e privati, non risultando i formatori inseriti nella pianta organica di Roma Capitale, come dichiarato dall’Amministrazione stessa e non smentito dai ricorrenti.

Del resto non appare individuata e specificata né risulta comprovata la sussistenza degli indici che secondo la giurisprudenza amministrativa rivelano lo svolgimento di un rapporto impiegatizio, quali la subordinazione gerarchica, l’esclusività e la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa e l’inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell’ente, elementi tutti che vanno valutati come indizi probatori della subordinazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8871; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 29; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 settembre 2010, n. 3595).

A ciò va aggiunto che costituiscono indici rivelatori di un rapporto di impiego pubblico la correlazione delle prestazioni lavorative con i fini istituzionali dell’Ente, la subordinazione gerarchica e la esclusività della prestazione lavorativa (cfr T.A.R. Lombardia, Milano, cit. n. 29 del 2010): nella specie, non è possibile cogliere, nella controversia in esame, gli elementi tipici di detto rapporto di impiego in quanto le attività formative non rientrano nello svolgimento di compiti istituzionali direttamente correlati ai fini essenziali del comune (ente gestore convenzionato) e al suo funzionamento né a quello della regione (ente finanziatore), costituendo lo svolgimento di una attività svolta nell’ambito di un’amministrazione alla quale concorrono gli enti pubblici predetti, nei rispettivi ruoli convenzionali.

Né varrebbe obiettare che la qualifica di pubblici dipendenti sarebbe attribuibile ai ricorrenti anche per la circostanza del rilascio da parte dell’Amministrazione comunale di cedolini di stipendio e Certificazione CUD, atteso che la erogazione di somme e compensi (per redditi non derivanti da rapporti di lavoro dipendente) va comunque certificata dal sostituto d’imposta, come nella specie documentato con il CUD, ma da ciò non può derivarne la qualificazione della tipologia del rapporto di lavoro (pubblico o privato).

Inoltre, non appare pertinente il richiamo alla circolare del Dipartimento del Personale del Comune, inviata in data 25.11.2003, prot. n. 8888, atteso che dal contenuto della stessa non si individuano specifici "tempi e modalità relativi allo svolgimento del rapporto…. che i ricorrenti in qualità di formatori dipendenti erano obbligati ad osservare", come inteso dalla difesa di parte ricorrente, riguardando invece l’interpretazione dell’Amministrazione comunale circa le modalità applicative degli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art.4, comma 5 del D.Lgs. n. 66 del 2003, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro per il personale dipendente in generale, senza alcun riferimento specifico ai soggetti svolgenti attività di formazione. Parimenti irrilevante appare il richiamo all’ordine del giorno n. 88 del 2010, laddove non si può delineare la natura pubblica del rapporto di lavoro, dall’impegno da assumere da parte degli organi comunali ad avviare lo studio di fattibilità relativo alla costituzione di un nuovo soggetto per la gestione delle attività della formazione professionale.

Per le ragioni che precedono il ricorso, in quanto infondato, deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi, attesa anche la materia del contendere e lo svolgimento del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 marzo, 15 luglio e 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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